Art. 9. Sistemi di controllo interno 1. Il CREA si dota di strumenti idonei a: a) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, valutazione e controllo strategico; b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati, controllo di gestione; c) valutare le prestazioni del personale dell'Ente, anche di qualifica dirigenziale. 2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il CREA si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance per lo svolgimento dei compiti ivi previsti. L'Organismo indipendente e' nominato dal Consiglio di amministrazione secondo i criteri individuati dal citato decreto legislativo.