(Statuto-art. 9)
 
                               Art. 9. 
                    Sistemi di controllo interno 
 
  1. Il CREA si dota di strumenti idonei a: 
    a) valutare  l'adeguatezza  delle  scelte  compiute  in  sede  di
attuazione dei piani, programmi e altri strumenti  di  determinazione
dell'indirizzo politico,  in  termini  di  congruenza  tra  risultati
conseguiti  e  obiettivi   predefiniti,   valutazione   e   controllo
strategico; 
    b)  verificare   l'efficacia,   l'efficienza   e   l'economicita'
dell'azione amministrativa al fine  di  ottimizzare,  anche  mediante
tempestivi  interventi  di  correzione,  il  rapporto  tra  costi   e
risultati, controllo di gestione; 
    c) valutare le prestazioni  del  personale  dell'Ente,  anche  di
qualifica dirigenziale. 
  2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 14  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il CREA si dota di un  Organismo
indipendente di valutazione della performance per lo svolgimento  dei
compiti  ivi  previsti.  L'Organismo  indipendente  e'  nominato  dal
Consiglio di amministrazione secondo i criteri individuati dal citato
decreto legislativo.