Art. 9 Presidente del CIP 1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo paralimpico ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto. 2. Il presidente e' eletto dal consiglio nazionale, secondo le modalita' indicate nello statuto. 3. Il presidente, eletto ai sensi del comma 2, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica. 4. La carica di presidente e' incompatibile con altre cariche sportive in seno alle FSP, alle FSNP, alle DSP ed alle DSAP. 5. Il presidente e' eletto tra persone aventi esperienza nel campo della disabilita' generale ed in materia di disabilita' sportiva, tesserati o ex tesserati al CIP, alle FSP, alle FSNP, alle DSP o alle DSAP per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) aver ricoperto la carica di presidente o vice presidente o consigliere nazionale del CIP o di presidente o vice presidente di una FSP, di una FSNP, di una DSP, di una DSAP o di membro della giunta nazionale del CIP o di una struttura territoriale del CIP; b) essere stato atleta partecipante ai Giochi paralimpici.