Art. 9 
 
 
                         Presidente del CIP 
 
  1. Il presidente  ha  la  rappresentanza  legale  dell'ente,  anche
nell'ambito delle organizzazioni sportive  internazionali,  svolge  i
compiti previsti dall'ordinamento sportivo paralimpico ed esercita le
altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto. 
  2. Il presidente e' eletto  dal  consiglio  nazionale,  secondo  le
modalita' indicate nello statuto. 
  3. Il presidente, eletto ai sensi del  comma  2,  e'  nominato  con
decreto del Presidente della Repubblica. 
  4. La carica di  presidente  e'  incompatibile  con  altre  cariche
sportive in seno alle FSP, alle FSNP, alle DSP ed alle DSAP. 
  5. Il presidente e' eletto tra persone aventi esperienza nel  campo
della disabilita' generale ed in  materia  di  disabilita'  sportiva,
tesserati o ex tesserati al CIP, alle FSP, alle FSNP, alle DSP o alle
DSAP per  almeno  quattro  anni  in  possesso  di  uno  dei  seguenti
requisiti: 
  a) aver ricoperto la carica  di  presidente  o  vice  presidente  o
consigliere nazionale del CIP o di presidente o  vice  presidente  di
una FSP, di una FSNP, di una DSP, di  una  DSAP  o  di  membro  della
giunta nazionale del CIP o di una struttura territoriale del CIP; 
  b) essere stato atleta partecipante ai Giochi paralimpici.