Art. 9 
 
                         Dotazioni organiche 
 
  1. Le dotazioni organiche dei percorsi di istruzione  professionale
sono  determinate  dall'Ufficio  scolastico   regionale   competente,
nell'ambito   dell'organico   triennale    dell'autonomia    previsto
dall'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015,  n.  107,
tenendo conto del fabbisogno  orario  previsto  dall'ordinamento  dei
singoli indirizzi e del numero delle  studentesse  e  degli  studenti
iscritti, nel limite di un monte ore complessivo annuale di 1056  ore
per ciascuno dei cinque anni di corso. La  quota  in  compresenza  e'
definita dai piani orari di cui  all'allegato  B,  nell'ambito  degli
indirizzi di studio di cui all'articolo 3 nei  quali  confluiscono  i
percorsi  di  istruzione  professionale  definiti  dal  decreto   del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, secondo  l'Allegato
C. Le funzioni di cui all'articolo 4, comma 5, relative  agli  uffici
tecnici sono svolte dagli  insegnanti  tecnico-pratici  dell'organico
dell'autonomia forniti di  specifiche  professionalita',  nell'ambito
degli insegnanti assegnati ai posti di cui all'articolo 1, comma  64,
della legge 13 luglio 2015, n.107. 
  2. Le singole autonomie scolastiche  possono  adattare  i  percorsi
attraverso la flessibilita' di cui all'articolo 6, nei  limiti  delle
dotazioni organiche triennali  e  della  programmazione  dell'offerta
formativa regionale. 
  3. I percorsi sono attivati nel limite dei parametri  previsti  per
la  costituzione  delle  classi  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 marzo 2009,  n.  81,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  4.  L'articolazione  delle  cattedre,  ivi  comprese  quelle  degli
insegnanti tecnico pratici, in relazione alle classi di concorso  del
personale  docente,  per  ciascuno  degli  indirizzi  di   istruzione
professionale offerti dalle istituzioni scolastiche,  e'  determinata
dalle medesime istituzioni  scolastiche  e  dagli  Uffici  scolastici
regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge  13  luglio
2015, n. 107. Gli Uffici scolastici regionali  verificano,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 13, della legge 13 luglio 2015,  n.  107,  che
l'articolazione proposta dalle istituzioni scolastiche non  determini
situazioni di esubero nel relativo ambito territoriale. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 64 e 65, della
          citata legge 13 luglio 2015, n. 107: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              64. A decorrere  dall'anno  scolastico  2016/2017,  con
          cadenza    triennale,    con    decreti    del     Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
          amministrazione, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e successive  modificazioni,  e  comunque  nel  limite
          massimo di cui al  comma  201  del  presente  articolo,  e'
          determinato l'organico dell'autonomia su base regionale. 
              65. Il riparto della dotazione organica tra le  regioni
          e' effettuato sulla base del numero  delle  classi,  per  i
          posti comuni, e sulla base del numero degli alunni,  per  i
          posti del potenziamento,  senza  ulteriori  oneri  rispetto
          alla  dotazione  organica  assegnata.  Il   riparto   della
          dotazione  organica  per  il  potenziamento  dei  posti  di
          sostegno e' effettuato  in  base  al  numero  degli  alunni
          disabili. Si tiene conto, senza  ulteriori  oneri  rispetto
          alla dotazione organica assegnata, della presenza  di  aree
          montane o di  piccole  isole,  di  aree  interne,  a  bassa
          densita'  demografica  o  a  forte  processo  immigratorio,
          nonche'  di  aree  caratterizzate  da  elevati   tassi   di
          dispersione scolastica. Il riparto, senza  ulteriori  oneri
          rispetto  alla  dotazione  organica  assegnata,   considera
          altresi'  il  fabbisogno  per  progetti  e  convenzioni  di
          particolare rilevanza didattica  e  culturale  espresso  da
          reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In  ogni
          caso il riparto  non  deve  pregiudicare  la  realizzazione
          degli obiettivi di risparmio  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  2009,  n.
          81. Il personale della dotazione organica dell'autonomia e'
          tenuto ad  assicurare  prioritariamente  la  copertura  dei
          posti vacanti e disponibili. 
              (Omissis)». 
              - Per il decreto del  Presidente  della  Repubblica  15
          marzo 2010, n. 87, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo
          2009, n. 81, recante «Norme per la  riorganizzazione  della
          rete scolastica e il razionale ed efficace  utilizzo  delle
          risorse umane della  scuola,  ai  sensi  dell'articolo  64,
          comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  2  luglio
          2009, n. 151. 
              - Si riporta il testo dell'art. 64, comma 6, del citato
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112: 
              «Art. 64 (Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
          scolastica). - (Omissis). 
              6. Fermo restando il disposto di  cui  all'articolo  2,
          commi 411 e 412, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
          dall'attuazione dei  commi  1,  2,  3,  e  4  del  presente
          articolo, devono  derivare  per  il  bilancio  dello  Stato
          economie lorde di spesa, non inferiori  a  456  milioni  di
          euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di  euro  per  l'anno
          2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno  2011  e  a  3.188
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 
              (Omissis)». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 12 e 13  della
          citata legge 13 luglio 2015, n. 107: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              12. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro  il
          mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio
          di riferimento, il piano triennale dell'offerta  formativa.
          Il predetto piano contiene anche  la  programmazione  delle
          attivita'  formative  rivolte  al   personale   docente   e
          amministrativo,   tecnico   e   ausiliario,   nonche'    la
          definizione  delle  risorse   occorrenti   in   base   alla
          quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il
          piano puo' essere rivisto  annualmente  entro  il  mese  di
          ottobre. 
              13. L'ufficio  scolastico  regionale  verifica  che  il
          piano triennale dell'offerta formativa rispetti  il  limite
          dell'organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e
          trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca gli esiti della verifica. 
              (Omissis)».