Art. 9 
 
                           Borse di studio 
 
  1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica,
e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca il Fondo unico per il welfare  dello
studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di  borse  di
studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni  scolastiche
secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la
mobilita' e il trasporto, nonche' per l'accesso a beni e  servizi  di
natura culturale. 
  2. Al maggiore onere di cui al comma 1, pari a 30 milioni  di  euro
per l'anno 2017, 33,4 milioni di euro per l'anno 2018 e 39,7  milioni
di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  3. I contributi di cui al comma 1 sono esenti da  ogni  imposizione
fiscale e sono erogati per il tramite del sistema di voucher  di  cui
all'articolo 10, comma 5, associato alla Carta dello Studente di  cui
all'articolo 10. 
  4. Con decreto del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata
ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281, e' determinato annualmente l'ammontare degli  importi  erogabili
per la singola borsa di studio, le modalita'  per  la  richiesta  del
beneficio e per l'erogazione delle borse di studio, nonche' il valore
dell'ISEE per l'accesso alla borsa di studio. 
  5. Gli enti locali erogano i benefici di cui al  presente  articolo
anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.