Art. 9 
 
Partecipazione di  soggetti  pubblici  e  privati  al  sistema  della
                    formazione italiana nel mondo 
 
  1. In conformita' con il piano triennale dell'offerta formativa, le
scuole di cui agli articoli 4, 6 e  7  possono  realizzare  forme  di
collaborazione con soggetti pubblici e privati, inclusi gli  istituti
italiani di cultura, gli  enti  gestori  attivi  nella  diffusione  e
promozione della lingua e cultura italiana nel mondo. 
  2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale, in collaborazione con  il  Ministero  dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, puo' avviare forme di  cooperazione
e di partenariato tra settore pubblico e privato per il funzionamento
e la gestione di scuole all'estero. 
  3. Nell'ambito delle scuole statali all'estero, il Ministero  degli
affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  sentito   il
Ministero dell'istruzione  dell'universita'  e  della  ricerca,  puo'
organizzare, anche in collaborazione con soggetti pubblici o  privati
italiani o stranieri, scuole o sezioni a ordinamento scolastico misto
o locale.