Art. 9 
 
                             Avanzamento 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare  di   cui   al   decreto
legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1045, comma 1: 
      1) alla lettera b), dopo le parole: «da un  generale  di»  sono
inserite le seguenti: «corpo d'armata  o  di»  e  le  parole:  «o  di
brigata» sono sostituite dalle seguenti: «del ruolo normale»; 
      2) alla lettera c), dopo la parola: «cinque» sono  inserite  le
seguenti: «generali di brigata o»; 
      3) la lettera d) e' soppressa; 
      4) alla lettera e), dopo le parole: «da un»  sono  inserite  le
seguenti: «generale di brigata o» e  le  parole:  «tecnico-logistico»
sono sostituite dalla seguente: «tecnico»; 
      5) alla lettera e-bis), dopo le parole: «da un»  sono  inserite
le seguenti: «generale di brigata o»; 
    b) all'articolo 1097: 
      1) al comma 1: 
        1.1) all'alinea, dopo la parola: «ufficiali»,  sono  inserite
le  seguenti:  «dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare   e
dell'Aeronautica militare»; 
        1.2)  alla  lettera  a),  le  parole:  «,  maggiore  per  gli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse; 
        1.3) alla lettera  b),  le  parole:  «esclusi  gli  ufficiali
dell'Arma dei carabinieri,» sono soppresse; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. L'avanzamento degli  ufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri
avviene: 
    a) ad anzianita', per i gradi di tenente e capitano; 
    b) a  scelta,  per  i  gradi  di  maggiore,  tenente  colonnello,
colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale  di
corpo d'armata.»; 
    c) all'articolo 1226-bis, comma 1, le parole: «dei ruoli normale,
speciale, tecnico-logistico e forestale» sono soppresse; 
    d) all'articolo 1231, comma 1: 
      1)  dopo  la  parola:  «laurea»  e'   inserita   la   seguente:
«magistrale»; 
      2) dopo la parola: «capitano» sono inserite le seguenti:  «sono
collocati nella categoria del complemento  con  obbligo  di  ultimare
l'eventuale periodo residuo di ferma contratta.»; 
      3) le lettere a) e b) sono soppresse; 
    e) all'articolo 1269, il comma 2 e' sostituto dal seguente: 
  «2. In sostituzione  delle  condizioni  di  cui  al  comma  1,  gli
ufficiali  di  complemento  dell'Arma  dei   carabinieri,   ai   fini
dell'avanzamento,   devono   aver   svolto   almeno   diciotto   mesi
continuativi di servizio.»; 
    f) il quadro I della tabella 4 e' sostituito dalla  tabella  4  -
quadro I (specchi A, B e C) di cui alle tabelle 10, 11 e 12  allegate
al presente decreto; 
    g) il quadro II della tabella 4 e' sostituito dalla tabella  4  -
quadro II (specchi A e B) di cui alle tabelle 13  e  14  allegate  al
presente decreto; 
    h) il quadro III della tabella 4 e' sostituito dalla tabella 4  -
quadro III (specchi A, B e C)  di  cui  alle  tabelle  15,  16  e  17
allegate al presente decreto; 
    i) il quadro IV della tabella 4 e' sostituito dalla tabella  4  -
quadro IV di cui alla tabella 18 allegata al presente decreto; 
    l) il quadro V della tabella 4 e' sostituito dalla  tabella  4  -
quadro V di cui alla tabella 19 allegata al presente decreto. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  1045,  1097,
          1226-bis, 1231, 1269 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
          n. 66, come modificati dal presente decreto: 
              "Art.  1045  (Commissione  ordinaria   di   avanzamento
          dell'Arma dei carabinieri). - 1. La  commissione  ordinaria
          di avanzamento dell'Arma dei carabinieri e' composta: 
              a)  dal  Vice   comandante   generale   dell'Arma   dei
          carabinieri, presidente; 
              b) da un generale di corpo d'armata o di divisione  del
          ruolo normale dell'Arma dei carabinieri; 
              c) da cinque generali di brigata o colonnelli del ruolo
          normale dell'Arma dei carabinieri; 
              d) (soppressa). 
              e) da un generale di brigata o colonnello del  comparto
          di  appartenenza  dell'ufficiale   da   valutare,   se   la
          valutazione riguarda gli ufficiali del ruolo tecnico; 
              e-bis) da un generale di brigata o colonnello del ruolo
          forestale dell'Arma  dei  carabinieri,  se  la  valutazione
          riguarda gli ufficiali di detto ruolo. 
              2. In caso di assenza o di impedimento  del  presidente
          assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado e, a
          parita' di grado, il piu' anziano.". 
              "Art. 1097 (Forme di avanzamento). -  1.  L'avanzamento
          degli  ufficiali  dell'Esercito  italiano,   della   Marina
          militare e dell'Aeronautica militare avviene: 
              a) ad anzianita', per i gradi di  tenente,  capitano  e
          tenente colonnello e gradi corrispondenti; 
              b) a scelta,  per  i  gradi  di  maggiore,  colonnello,
          generale di brigata, generale di divisione  e  generale  di
          corpo d'armata e gradi corrispondenti. 
              1-bis.  L'avanzamento  degli  ufficiali  dell'Arma  dei
          carabinieri avviene: 
              a) ad anzianita', per i gradi di tenente e capitano; 
              b)  a  scelta,  per  i  gradi  di   maggiore,   tenente
          colonnello, colonnello, generale di  brigata,  generale  di
          divisione e generale di corpo d'armata." 
              "Art.  1226-bis  (Dotazioni  organiche  e  profili   di
          carriera degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri).  -  1.
          Le dotazioni  organiche  e  i  profili  di  carriera  degli
          ufficiali dell'Arma dei carabinieri  sono  stabiliti  dalla
          tabella 4 allegata al presente codice." 
              "Art.  1231  (Mancato  conseguimento  del  diploma   di
          laurea). - 1. Gli  ufficiali  del  ruolo  normale  che  non
          conseguano il diploma di  laurea  magistrale  entro  il  31
          dicembre dell'anno di nomina  al  grado  di  capitano  sono
          collocati nella categoria del complemento  con  obbligo  di
          ultimare l'eventuale periodo residuo di ferma contratta. 
              a). (abrogata). 
              b). (abrogata)." 
              "Art. 1269 (Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri). - 1.I
          corsi di istruzione, gli esperimenti e i  titoli  richiesti
          ai fini dell'avanzamento  degli  ufficiali  di  complemento
          dell'Arma dei carabinieri, in relazione  al  grado  sono  i
          seguenti: 
              a) maggiore: corso di aggiornamento per  comandante  di
          gruppo, reparto  territoriale  o  battaglione;  3  mesi  di
          esperimento pratico presso un comando di regione; 
              b) capitano: corso di aggiornamento per  comandante  di
          gruppo, reparto  territoriale  o  battaglione;  3  mesi  di
          esperimento pratico presso un comando provinciale; 
              c)  tenente:  corso  di  aggiornamento  per   ufficiali
          subalterni; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando
          compagnia territoriale; 
              d) sottotenente: corso di aggiornamento  per  ufficiali
          subalterni ovvero  compimento  del  4°anno  dalla  data  di
          ammissione al corso allievi ufficiali di complemento. 
              2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma  1,
          gli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri,  ai
          fini dell'avanzamento, devono aver svolto  almeno  diciotto
          mesi continuativi di servizio.".