Art. 9 Avanzamento 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1045, comma 1: 1) alla lettera b), dopo le parole: «da un generale di» sono inserite le seguenti: «corpo d'armata o di» e le parole: «o di brigata» sono sostituite dalle seguenti: «del ruolo normale»; 2) alla lettera c), dopo la parola: «cinque» sono inserite le seguenti: «generali di brigata o»; 3) la lettera d) e' soppressa; 4) alla lettera e), dopo le parole: «da un» sono inserite le seguenti: «generale di brigata o» e le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»; 5) alla lettera e-bis), dopo le parole: «da un» sono inserite le seguenti: «generale di brigata o»; b) all'articolo 1097: 1) al comma 1: 1.1) all'alinea, dopo la parola: «ufficiali», sono inserite le seguenti: «dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»; 1.2) alla lettera a), le parole: «, maggiore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse; 1.3) alla lettera b), le parole: «esclusi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,» sono soppresse; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. L'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri avviene: a) ad anzianita', per i gradi di tenente e capitano; b) a scelta, per i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata.»; c) all'articolo 1226-bis, comma 1, le parole: «dei ruoli normale, speciale, tecnico-logistico e forestale» sono soppresse; d) all'articolo 1231, comma 1: 1) dopo la parola: «laurea» e' inserita la seguente: «magistrale»; 2) dopo la parola: «capitano» sono inserite le seguenti: «sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare l'eventuale periodo residuo di ferma contratta.»; 3) le lettere a) e b) sono soppresse; e) all'articolo 1269, il comma 2 e' sostituto dal seguente: «2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri, ai fini dell'avanzamento, devono aver svolto almeno diciotto mesi continuativi di servizio.»; f) il quadro I della tabella 4 e' sostituito dalla tabella 4 - quadro I (specchi A, B e C) di cui alle tabelle 10, 11 e 12 allegate al presente decreto; g) il quadro II della tabella 4 e' sostituito dalla tabella 4 - quadro II (specchi A e B) di cui alle tabelle 13 e 14 allegate al presente decreto; h) il quadro III della tabella 4 e' sostituito dalla tabella 4 - quadro III (specchi A, B e C) di cui alle tabelle 15, 16 e 17 allegate al presente decreto; i) il quadro IV della tabella 4 e' sostituito dalla tabella 4 - quadro IV di cui alla tabella 18 allegata al presente decreto; l) il quadro V della tabella 4 e' sostituito dalla tabella 4 - quadro V di cui alla tabella 19 allegata al presente decreto.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo degli articoli 1045, 1097, 1226-bis, 1231, 1269 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificati dal presente decreto: "Art. 1045 (Commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri). - 1. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri e' composta: a) dal Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, presidente; b) da un generale di corpo d'armata o di divisione del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri; c) da cinque generali di brigata o colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri; d) (soppressa). e) da un generale di brigata o colonnello del comparto di appartenenza dell'ufficiale da valutare, se la valutazione riguarda gli ufficiali del ruolo tecnico; e-bis) da un generale di brigata o colonnello del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, se la valutazione riguarda gli ufficiali di detto ruolo. 2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado e, a parita' di grado, il piu' anziano.". "Art. 1097 (Forme di avanzamento). - 1. L'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare avviene: a) ad anzianita', per i gradi di tenente, capitano e tenente colonnello e gradi corrispondenti; b) a scelta, per i gradi di maggiore, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti. 1-bis. L'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri avviene: a) ad anzianita', per i gradi di tenente e capitano; b) a scelta, per i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata." "Art. 1226-bis (Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti dalla tabella 4 allegata al presente codice." "Art. 1231 (Mancato conseguimento del diploma di laurea). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale che non conseguano il diploma di laurea magistrale entro il 31 dicembre dell'anno di nomina al grado di capitano sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare l'eventuale periodo residuo di ferma contratta. a). (abrogata). b). (abrogata)." "Art. 1269 (Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri). - 1.I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri, in relazione al grado sono i seguenti: a) maggiore: corso di aggiornamento per comandante di gruppo, reparto territoriale o battaglione; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando di regione; b) capitano: corso di aggiornamento per comandante di gruppo, reparto territoriale o battaglione; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando provinciale; c) tenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando compagnia territoriale; d) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4°anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento. 2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri, ai fini dell'avanzamento, devono aver svolto almeno diciotto mesi continuativi di servizio.".