Art. 9 
 
 
               Deducibilita' delle spese di formazione 
                e accesso alla formazione permanente 
 
  1. All'articolo 54, comma 5, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole:  «;  le
spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a  corsi  di
aggiornamento professionale, incluse quelle di  viaggio  e  soggiorno
sono deducibili nella misura del 50 per  cento  del  loro  ammontare»
sono sostituite dalle seguenti:  «.  Sono  integralmente  deducibili,
entro il limite annuo di 10.000 euro, le  spese  per  l'iscrizione  a
master e a corsi  di  formazione  o  di  aggiornamento  professionale
nonche' le spese di  iscrizione  a  convegni  e  congressi,  comprese
quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente  deducibili,  entro
il limite annuo di 5.000 euro,  le  spese  sostenute  per  i  servizi
personalizzati  di  certificazione  delle  competenze,  orientamento,
ricerca e  sostegno  all'auto-imprenditorialita',  mirate  a  sbocchi
occupazionali effettivamente esistenti  e  appropriati  in  relazione
alle condizioni del  mercato  del  lavoro,  erogati  dagli  organismi
accreditati  ai  sensi  della  disciplina  vigente.   Sono   altresi'
integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la  garanzia  contro
il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita  da
forme assicurative o di solidarieta'». 
  2. Alle minori  entrate  derivanti  dall'attuazione  del  comma  1,
valutate in 40,2 milioni di euro per l'anno 2018 e in 23,5 milioni di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 25, comma 3. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il  testo  dell'art.  54,  comma  5,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, si
          vedano le note all'art. 8.