Art. 9 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore,
ai sensi di norme abrogate o  sostituite  per  effetto  del  presente
decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018. 
  2. Le autorita' di vigilanza di settore  adottano,  entro  12  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni
attuative dell'articolo 16,  comma  2,  del  decreto  legislativo  21
novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. 
  3. Il decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo   economico,   previsto
dall'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre  2007,
n. 231, e successive modificazioni, e' adottato entro 12  mesi  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel  Titolo
IV del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,  e  successive
modificazioni, i concessionari adottano gli  adeguamenti  tecnologici
dei propri processi necessari a  dare  attuazione  alle  disposizioni
contenute nel medesimo Titolo entro 12 mesi dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto. 
  5. Il decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  recante
modalita' tecniche per l'alimentazione e consultazione  del  registro
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre  2007,  n.
231, e successive modificazioni, e' adottato entro 12 mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. 
  6. L'Organismo di  cui  all'articolo  128-undecies  TUB,  avvia  la
gestione del registro di cui all'articolo 45 del decreto  legislativo
21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni  entro  tre  mesi
dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. 
  7. Gli allegati tecnici a norme contenute nel  decreto  legislativo
21 novembre 2007, n. 231,  abrogate  o  sostituite  per  effetto  del
presente decreto, sono abrogati. 
  8. Gli agenti in attivita' finanziaria qualora nella prestazione di
servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  b),  n.
6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  11,  riscontrino  in
capo all'ordinante l'assenza del titolo di soggiorno richiesto  dalle
vigenti  normative  in  materia,  entro  dodici  ore  dal  compimento
dell'operazione, ne danno  notizia  al  Questore  del  luogo  in  cui
l'operazione  e'  stata  compiuta,  unitamente   ai   dati   relativi
all'identita' dell'ordinante e dell'operazione eseguita. 
  9. Le disposizioni relative ai  consulenti  finanziari  autonomi  e
alle societa' di consulenza finanziaria di cui all'articolo 3,  comma
2, lettera v), del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,  e
successive    modificazioni,    entrano    in    vigore     all'avvio
dell'operativita' dell'organismo  di  vigilanza  e  tenuta  dell'albo
unico dei consulenti finanziari di  cui  all'articolo  1,  comma  36,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  10. I rinvii effettuati da  disposizioni,  contenute  in  qualsiasi
atto o  provvedimento  normativo,  a  norme  abrogate,  sostituite  o
modificate per effetto del presente decreto, si intendono effettuati,
in quanto compatibili, alle norme introdotte  ovvero  sostituite  per
effetto della novella recata dal presente decreto. 
 
          Note all'art. 9: 
              Il testo degli articoli 3, 16,  21  e  45  del  decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n.  231,  citato  nelle  note
          alle premesse, cosi' recita: 
              "Art. 3. Principi generali 
              1. Le misure di cui  al  presente  decreto  si  fondano
          anche sulla collaborazione attiva da parte dei  destinatari
          delle disposizioni  in  esso  previste,  i  quali  adottano
          idonei e appropriati sistemi  e  procedure  in  materia  di
          obblighi  di  adeguata   verifica   della   clientela,   di
          segnalazione delle operazioni  sospette,  di  conservazione
          dei documenti, di controllo interno, di  valutazione  e  di
          gestione del rischio,  di  garanzia  dell'osservanza  delle
          disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire  e
          impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di
          finanziamento del terrorismo. Essi adempiono  gli  obblighi
          previsti avendo  riguardo  alle  informazioni  possedute  o
          acquisite nell'ambito della propria attivita' istituzionale
          o professionale. 
              2. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del comma
          1 rispettano  le  prescrizioni  e  garanzie  stabilite  dal
          presente decreto e dalla normativa in materia di protezione
          dei dati personali. 
              3.  Le  misure  di  cui  al   presente   decreto   sono
          proporzionate al rischio di  riciclaggio  dei  proventi  di
          attivita' criminose o di finanziamento  del  terrorismo  in
          relazione al tipo di  cliente,  al  rapporto  continuativo,
          alla  prestazione  professionale,  al   prodotto   o   alla
          transazione. 
              4. L'applicazione delle misure  previste  dal  presente
          decreto deve essere proporzionata alla  peculiarita'  delle
          varie professioni e alle dimensioni dei  destinatari  della
          presente normativa." 
              "Art. 16. Obblighi di adeguata verifica della clientela
          da parte dei professionisti e dei revisori contabili 
              1. I professionisti di cui  all'articolo  12  osservano
          gli obblighi di adeguata  verifica  della  clientela  nello
          svolgimento della propria attivita' professionale in  forma
          individuale, associata o societaria, nei seguenti casi: 
              a) quando la prestazione professionale  ha  ad  oggetto
          mezzi di pagamento, beni  od  utilita'  di  valore  pari  o
          superiore a 15.000 euro; 
              b)   quando    eseguono    prestazioni    professionali
          occasionali   che   comportino   la   trasmissione   o   la
          movimentazione di mezzi di  pagamento  di  importo  pari  o
          superiore a 15.000 euro, indipendentemente  dal  fatto  che
          siano effettuate  con  una  operazione  unica  o  con  piu'
          operazioni  che  appaiono  tra  di   loro   collegate   per
          realizzare un'operazione frazionata; 
              c) tutte  le  volte  che  l'operazione  sia  di  valore
          indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo  di
          adeguata  verifica  della   clientela,   la   costituzione,
          gestione o  amministrazione  di  societa',  enti,  trust  o
          soggetti  giuridici   analoghi   integra   in   ogni   caso
          un'operazione di valore non determinabile; 
              d)  quando  vi  e'  sospetto  di   riciclaggio   o   di
          finanziamento   del   terrorismo,   indipendentemente    da
          qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; 
              e)  quando  vi   sono   dubbi   sulla   veridicita'   o
          sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai  fini
          dell'identificazione di un cliente. 
              2.  I  revisori  contabili  di  cui   all'articolo   13
          osservano gli obblighi di adeguata verifica del  cliente  e
          di controllo dei dati  acquisiti  nello  svolgimento  della
          propria  attivita'  professionale  in  forma   individuale,
          associata o societaria, nei casi indicati alle lettere  c),
          d) ed e) del comma 1." 
              "Art. 21. Obblighi del cliente 
              1.   I   clienti   forniscono,   sotto    la    propria
          responsabilita',  tutte  le   informazioni   necessarie   e
          aggiornate  per  consentire  ai  soggetti  destinatari  del
          presente decreto di adempiere  agli  obblighi  di  adeguata
          verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione  del
          titolare effettivo,  i  clienti  forniscono  per  iscritto,
          sotto la propria  responsabilita',  tutte  le  informazioni
          necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza." 
              "Art. 45. Tutela della riservatezza 
              1. I soggetti  obbligati  alla  segnalazione  ai  sensi
          dell'articolo 41 adottano adeguate misure per assicurare la
          massima  riservatezza  dell'identita'  delle  persone   che
          effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti  in  cui
          sono indicate le generalita' di tali persone sono custoditi
          sotto   la    diretta    responsabilita'    del    titolare
          dell'attivita' o  del  legale  rappresentante  o  del  loro
          delegato. 
              2. Gli ordini professionali  di  cui  all'articolo  43,
          comma 2, adottano adeguate misure per assicurare la massima
          riservatezza   dell'identita'   dei   professionisti    che
          effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti  in  cui
          sono indicate le generalita' di tali persone sono custoditi
          sotto la diretta responsabilita' del  presidente  o  di  un
          soggetto da lui delegato. 
              3. La UIF, la Guardia  di  finanza  e  la  DIA  possono
          richiedere ulteriori informazioni ai  fini  dell'analisi  o
          dell'approfondimento investigativo  della  segnalazione  ai
          sensi dell'articolo 47 al soggetto  che  ha  effettuato  la
          segnalazione  e  a  quelli,  comunque   destinatari   degli
          obblighi ai sensi dell'articolo 10, cui la segnalazione  e'
          collegata secondo le seguenti modalita': 
              a) nel caso di segnalazione effettuata con le modalita'
          di  cui  agli  articoli  42  e  44,  le  informazioni  sono
          richieste  all'intermediario  finanziario   e   a   quelli,
          comunque destinatari degli obblighi ai sensi  dell'articolo
          10, cui la segnalazione e' collegata  o  alla  societa'  di
          revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a); 
              b) nel caso degli ordini professionali  individuati  ai
          sensi dell'articolo  43,  comma  2,  le  informazioni  sono
          richieste all'ordine competente; 
              c)   nel   caso   di   segnalazione    effettuata    da
          professionista che non si avvale dell'ordine professionale,
          ovvero dagli altri soggetti di cui agli articoli 10,  comma
          2,  lettera  e),  13,  comma  1,  lettera  b),  e  14,   le
          informazioni  sono  richieste  al   segnalante,   adottando
          adeguate misure al fine di assicurare  la  riservatezza  di
          cui al comma 5. 
              4. La trasmissione  delle  segnalazioni  di  operazioni
          sospette,  le  eventuali  richieste   di   approfondimenti,
          nonche'  gli  scambi  di   informazioni,   attinenti   alle
          operazioni sospette segnalate, tra la UIF,  la  Guardia  di
          finanza, la DIA, le autorita' di  vigilanza  e  gli  ordini
          professionali avvengono per via telematica,  con  modalita'
          idonee a garantire la riferibilita' della trasmissione  dei
          dati ai soli  soggetti  interessati,  nonche'  l'integrita'
          delle informazioni trasmesse. 
              5. La UIF, la Guardia di finanza  e  la  DIA  adottano,
          anche sulla  base  di  protocolli  d'intesa  e  sentito  il
          Comitato di  sicurezza  finanziaria,  adeguate  misure  per
          assicurare  la  massima  riservatezza  dell'identita'   dei
          soggetti che effettuano le segnalazioni. 
              6. In caso di denuncia o di  rapporto  ai  sensi  degli
          articoli  331  e  347  del  codice  di  procedura   penale,
          l'identita' delle persone fisiche e dei  soggetti  comunque
          destinatari degli obblighi ai sensi  dell'articolo  10  che
          hanno  effettuato  le  segnalazioni,  anche   qualora   sia
          conosciuta, non e' menzionata. 
              7. L'identita' delle persone  fisiche  e  dei  soggetti
          comunque destinatari degli obblighi ai sensi  dell'articolo
          10   puo'   essere   rivelata   solo   quando   l'autorita'
          giudiziaria,   con    decreto    motivato,    lo    ritenga
          indispensabile ai fini dell'accertamento dei  reati  per  i
          quali si procede. 
              8. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 7,  in  caso  di
          sequestro di atti o documenti  si  adottano  le  necessarie
          cautele per assicurare la riservatezza dell'identita' delle
          persone fisiche e dei soggetti comunque  destinatari  degli
          obblighi ai sensi dell'articolo 10 che hanno effettuato  le
          segnalazioni.". 
              Il Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre  2007,
          n.  231,  citato  nelle  note  alle  premesse,   e'   cosi'
          rubricato: 
              "Titolo IV VIGILANZA E CONTROLLI". 
              Il testo dell'articolo 128-undecies del citato  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cosi' recita: 
              "Art. 128-undecies Organismo 
              1.  E'  istituito  un  Organismo,  avente  personalita'
          giuridica di diritto privato, con autonomia  organizzativa,
          statutaria e finanziaria competente per la  gestione  degli
          elenchi  degli  agenti  in  attivita'  finanziaria  e   dei
          mediatori  creditizi.  L'Organismo  e'  dotato  dei  poteri
          sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti. 
              2.  I  primi   componenti   dell'organo   di   gestione
          dell'Organismo  sono  nominati  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  della  Banca
          d'Italia, e restano in carica tre anni  a  decorrere  dalla
          data   di   costituzione   dell'Organismo.   Il   Ministero
          dell'economia e delle finanze approva  con  regolamento  lo
          Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia. 
              3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di
          cui  all'articolo  128-quater,  comma  2,  e   all'articolo
          128-sexies,  comma  2,  previa   verifica   dei   requisiti
          previsti, e svolge ogni altra attivita' necessaria  per  la
          loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre
          somme dovute per l'iscrizione  negli  elenchi;  svolge  gli
          altri compiti previsti dalla legge. 
              4. L'Organismo verifica  il  rispetto  da  parte  degli
          agenti in attivita' finanziaria e dei  mediatori  creditizi
          della  disciplina  cui  essi  sono   sottoposti;   per   lo
          svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' effettuare
          ispezioni e  puo'  chiedere  la  comunicazione  di  dati  e
          notizie e la trasmissione di atti e documenti,  fissando  i
          relativi termini.". 
              Il testo dell'articolo 1  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE,
          relativa ai  servizi  di  pagamento  nel  mercato  interno,
          recante  modifica  delle  direttive  97/7/CE,   2002/65/CE,
          2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  febbraio  2010,  n.
          36, S.O., cosi' recita: 
              "Articolo 1 Definizioni 
              1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
              a) «consumatore»: la persona fisica di cui all'articolo
          3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre
          2005, n. 206, e successive modificazioni; 
              b) «servizi di pagamento»: le seguenti attivita': 
              1) servizi che permettono di depositare il contante  su
          un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste
          per la gestione di un conto di pagamento; 
              2) servizi che permettono prelievi in  contante  da  un
          conto di pagamento nonche' tutte  le  operazioni  richieste
          per la gestione di un conto di pagamento; 
              3)  esecuzione  di  ordini  di  pagamento,  incluso  il
          trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso  il
          prestatore di  servizi  di  pagamento  dell'utilizzatore  o
          presso un altro prestatore di servizi di pagamento: 
              3.1. esecuzione di addebiti diretti,  inclusi  addebiti
          diretti una tantum; 
              3.2. esecuzione di  operazioni  di  pagamento  mediante
          carte di pagamento o dispositivi analoghi; 
              3.3. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 
              4) Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi
          rientrano  in  una  linea  di  credito  accordata   ad   un
          utilizzatore di servizi di pagamento: 
              4.1. esecuzione di addebiti diretti,  inclusi  addebiti
          diretti una tantum; 
              4.2. esecuzione di  operazioni  di  pagamento  mediante
          carte di pagamento o dispositivi analoghi; 
              4.3. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 
              5)  emissione  e/o   acquisizione   di   strumenti   di
          pagamento; 
              6) rimessa di denaro; 
              7)  esecuzione  di  operazioni  di  pagamento  ove   il
          consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento
          sia dato  mediante  un  dispositivo  di  telecomunicazione,
          digitale  o  informatico  e  il  pagamento  sia  effettuato
          all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni
          o digitale o informatica  che  agisce  esclusivamente  come
          intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento  e
          il fornitore di beni e servizi. 
              c) «operazione di  pagamento»:  l'attivita',  posta  in
          essere  dal  pagatore  o  dal  beneficiario,  di   versare,
          trasferire  o   prelevare   fondi,   indipendentemente   da
          eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario; 
              d) «sistema di pagamento» o  «sistema  di  scambio,  di
          compensazione   e   di   regolamento»:   un   sistema    di
          trasferimento di  fondi  con  meccanismi  di  funzionamento
          formali  e  standardizzati   e   regole   comuni   per   il
          trattamento,  la  compensazione  e/o  il   regolamento   di
          operazioni di pagamento; 
              e) «pagatore»: il soggetto  titolare  di  un  conto  di
          pagamento a valere sul quale viene impartito un  ordine  di
          pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento,  il
          soggetto che impartisce un ordine di pagamento; 
              f)   «beneficiario»:   il   soggetto   previsto   quale
          destinatario   dei   fondi   oggetto   dell'operazione   di
          pagamento; 
              g)  «prestatore  di  servizi  di  pagamento»:  uno  dei
          seguenti  organismi:  istituti  di  moneta  elettronica   e
          istituti di pagamento nonche', quando prestano  servizi  di
          pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale
          europea e le banche centrali nazionali se non  agiscono  in
          veste di autorita' monetarie, altre autorita' pubbliche, le
          pubbliche amministrazioni statali, regionali  e  locali  se
          non agiscono in veste di autorita' pubbliche; 
              h)   «utilizzatore   di   servizi   di   pagamento»   o
          «utilizzatore»: il soggetto che  utilizza  un  servizio  di
          pagamento  in  veste  di  pagatore  o  beneficiario  o   di
          entrambi; 
              i) «contratto quadro»: il contratto che  disciplina  la
          futura esecuzione di  operazioni  di  pagamento  singole  e
          ricorrenti e che puo' dettare gli obblighi e le  condizioni
          che le parti devono rispettare per l'apertura e la gestione
          di un conto di pagamento; 
              l) «conto di pagamento»: un conto  intrattenuto  presso
          un prestatore  di  servizi  di  pagamento  da  uno  o  piu'
          utilizzatori di servizi di pagamento  per  l'esecuzione  di
          operazioni di pagamento; 
              m) «fondi»: banconote e monete,  moneta  scritturale  e
          moneta elettronica cosi'  come  definita  dall'articolo  1,
          comma 2, lettera h-ter), testo unico delle leggi in materia
          bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo
          1°settembre 1993, n. 385; 
              n) «rimessa di denaro»:  servizio  di  pagamento  dove,
          senza l'apertura di conti di pagamento a nome del  pagatore
          o del beneficiario, il prestatore di servizi  di  pagamento
          riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire
          un ammontare corrispondente al beneficiario o  a  un  altro
          prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del
          beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti  per  conto
          del beneficiario e messi a sua disposizione; 
              o) «ordine di pagamento»: qualsiasi istruzione data  da
          un pagatore o da un beneficiario al proprio  prestatore  di
          servizi  di  pagamento   con   la   quale   viene   chiesta
          l'esecuzione di un'operazione di pagamento; 
              p) «data valuta»: la data di riferimento  usata  da  un
          prestatore di servizi di pagamento  per  il  calcolo  degli
          interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un
          conto di pagamento; 
              q) «autenticazione»:  una  procedura  che  consente  al
          prestatore di servizi di pagamento di verificare l'utilizzo
          di uno specifico strumento di pagamento, inclusi i relativi
          dispositivi personalizzati di sicurezza; 
              r) «identificativo unico»: la combinazione di  lettere,
          numeri o simboli che il prestatore di servizi di  pagamento
          indica all'utilizzatore  di  servizi  di  pagamento  e  che
          l'utilizzatore  deve  fornire  al  proprio  prestatore   di
          servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro
          utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto  di
          pagamento per l'esecuzione di un'operazione  di  pagamento;
          ove non vi sia  un  conto  di  pagamento,  l'identificativo
          unico  identifica  solo  l'utilizzatore  del  servizio   di
          pagamento; 
              s)  «strumento  di  pagamento»:  qualsiasi  dispositivo
          personalizzato e/o  insieme  di  procedure  concordate  tra
          l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di
          cui l'utilizzatore di servizi di pagamento  si  avvale  per
          impartire un ordine di pagamento; 
              t) «micro-impresa»: l'impresa  che,  al  momento  della
          conclusione del contratto per la prestazione di servizi  di
          pagamento, e' un'impresa che possiede i requisiti  previsti
          dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del
          6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in  vigore  del
          presente  decreto,  ovvero  i  requisiti  individuati   con
          decreto  del  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze
          attuativo delle misure adottate dalla  Commissione  europea
          ai sensi dell'articolo  84,  lettera  b),  della  direttiva
          2007/64/CE; 
              u) «giornata operativa»: il giorno in cui il prestatore
          di servizi di pagamento del  pagatore  o  del  beneficiario
          coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento  e'
          operativo, in base a quanto e' necessario per  l'esecuzione
          dell'operazione stessa; 
              v) «addebito diretto»: un  servizio  di  pagamento  per
          l'addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al
          quale  un'operazione   di   pagamento   e'   disposta   dal
          beneficiario in conformita' al consenso dato  dal  pagatore
          al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento  del
          beneficiario o al prestatore di servizi  di  pagamento  del
          pagatore medesimo; 
              z) «area unica dei pagamenti in  euro»:  l'insieme  dei
          Paesi aderenti al processo di integrazione dei  servizi  di
          pagamento in euro secondo regole  e  standard  definiti  in
          appositi documenti; 
              aa) «tasso di  cambio  di  riferimento»:  il  tasso  di
          cambio che e' utilizzato come base per calcolare un  cambio
          valuta e che e' reso disponibile dal fornitore  di  servizi
          di  pagamento  o  proviene  da  una  fonte  accessibile  al
          pubblico.". 
              Il testo del comma 36, dell'articolo 1, della legge  28
          dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2016)), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          dicembre 2015, n. 302, S.O., cosi' recita: 
              " 36. Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari
          attribuite alla CONSOB dal testo unico  delle  disposizioni
          in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  di  seguito
          denominato «decreto  legislativo  n.  58  del  1998»,  sono
          trasferite all'organismo di cui all'articolo 31,  comma  4,
          del predetto  decreto  legislativo,  che  assume  anche  le
          funzioni dell'organismo di cui agli articoli 18-bis,  comma
          6, e 18-ter, comma  3,  del  medesimo  decreto  legislativo
          nonche' la  denominazione  di  «organismo  di  vigilanza  e
          tenuta dell'albo unico  dei  consulenti  finanziari».  Tale
          organismo opera nel rispetto dei  principi  e  dei  criteri
          stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento e  sotto  la
          vigilanza della medesima. I  riferimenti  all'organismo  di
          tenuta dell'albo dei  consulenti  finanziari  nonche'  alla
          CONSOB, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma
          7, 55 e 196, comma 2, del decreto  legislativo  n.  58  del
          1998, si intendono sostituiti da riferimenti  all'organismo
          di cui al primo periodo del presente comma. I commi 2, 3, 4
          e 5 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58  del
          1998 sono abrogati. Resta ferma la vigente regolamentazione
          degli obblighi previdenziali degli iscritti all'albo di cui
          al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo  n.
          58 del 1998."