Art. 9 Requisiti ed obblighi degli organismi notificati 1. Possono essere organismi notificati, le societa' di persone o di capitali o gli enti pubblici o privati, i quali dimostrino il rispetto di quanto stabilito al Capo VII, ed in particolare, all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 305/2011. I requisiti per gli organismi notificati e per la loro attivita' sono previsti all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. La funzionalita' dell'organismo notificato deve essere assicurata da personale qualificato in numero congruo ed adeguato alle dimensioni, alle caratteristiche ed alle attivita' per le quali e' autorizzato. 3. Fra il personale dell'organismo e' individuato il direttore tecnico che ha il compito di sovrintendere all'attivita' tecnica dell'organismo, di adottare le procedure operative, di vigilare sul rispetto delle procedure tecniche. 4. Gli organismi notificati partecipano alle pertinenti attivita' di normalizzazione e alle attivita' del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011, e garantiscono che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato e partecipi alle attivita' dei corrispondenti coordinamenti nazionali, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo. 5. Nell'ipotesi in cui gli organismi notificati siano enti pubblici, e' esclusa la corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati.
Note all'art. 9: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 305/2011 si veda nelle note alle premesse.