Art. 9 
 
                         Scritture contabili 
 
  1. L'impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli
inventari  in  conformita'  alle  disposizioni  del   codice   civile
applicabili, e deve redigere e depositare presso  il  registro  delle
imprese il bilancio di esercizio redatto,  a  seconda  dei  casi,  ai
sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del  codice
civile, in quanto compatibili. 
  2. L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso  il  registro
delle imprese e pubblicare nel  proprio  sito  internet  il  bilancio
sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio  nazionale
del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera  g),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi,
della   natura   dell'attivita'   esercitata   e   delle   dimensioni
dell'impresa sociale, anche ai fini  della  valutazione  dell'impatto
sociale delle attivita' svolte. 
  3. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni  di
cui al presente articolo si applicano  limitatamente  alle  attivita'
indicate nel regolamento. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riportano gli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis e
          2423-ter del codice civile: 
              «Art.   2423.   (Redazione   del   bilancio).   -   Gli
          amministratori devono redigere il  bilancio  di  esercizio,
          costituito dallo stato patrimoniale, dal  conto  economico,
          dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. 
              Il bilancio deve essere redatto con  chiarezza  e  deve
          rappresentare in modo veritiero e  corretto  la  situazione
          patrimoniale e finanziaria della societa'  e  il  risultato
          economico dell'esercizio. 
              Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni
          di legge non sono sufficienti a dare  una  rappresentazione
          veritiera e corretta, si  devono  fornire  le  informazioni
          complementari necessarie allo scopo. 
              Non  occorre  rispettare  gli  obblighi  in   tema   di
          rilevazione,  valutazione,  presentazione   e   informativa
          quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine
          di  dare  una  rappresentazione   veritiera   e   corretta.
          Rimangono fermi gli obblighi in  tema  di  regolare  tenuta
          delle scritture contabili.  Le  societa'  illustrano  nella
          nota  integrativa  i  criteri  con  i  quali   hanno   dato
          attuazione alla presente disposizione. 
              Se,  in  casi  eccezionali,   l'applicazione   di   una
          disposizione degli articoli seguenti e'  incompatibile  con
          la rappresentazione veritiera e corretta,  la  disposizione
          non  deve  essere  applicata.  La  nota  integrativa   deve
          motivare la  deroga  e  deve  indicarne  l'influenza  sulla
          rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
          e del risultato economico. Gli  eventuali  utili  derivanti
          dalla deroga devono essere  iscritti  in  una  riserva  non
          distribuibile se non in  misura  corrispondente  al  valore
          recuperato. 
              Il bilancio deve essere  redatto  in  unita'  di  euro,
          senza cifre decimali, ad eccezione della  nota  integrativa
          che puo' essere redatta in migliaia di euro.». 
              «Art. 2423-bis. (Principi di redazione del bilancio). -
          Nella redazione del  bilancio  devono  essere  osservati  i
          seguenti principi: 
                1)  la  valutazione  delle  voci  deve  essere  fatta
          secondo prudenza e nella  prospettiva  della  continuazione
          dell'attivita'; 
                1-bis) la rilevazione e la presentazione  delle  voci
          e' effettuata tenendo conto della sostanza  dell'operazione
          o del contratto; 
                2)  si  possono  indicare  esclusivamente  gli  utili
          realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 
                3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri  di
          competenza  dell'esercizio,  indipendentemente  dalla  data
          dell'incasso o del pagamento; 
                4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite  di
          competenza dell'esercizio,  anche  se  conosciuti  dopo  la
          chiusura di questo; 
                5) gli elementi eterogenei ricompresi  nelle  singole
          voci devono essere valutati separatamente; 
                6)  i  criteri  di  valutazione  non  possono  essere
          modificati da un esercizio all'altro. 
              Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del  comma
          precedente sono consentite in  casi  eccezionali.  La  nota
          integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza
          sulla  rappresentazione  della  situazione  patrimoniale  e
          finanziaria e del risultato economico.». 
              «Art. 2423-ter. (Struttura dello stato  patrimoniale  e
          del conto economico). -  Salve  le  disposizioni  di  leggi
          speciali  per  le  societa'  che   esercitano   particolari
          attivita', nello stato patrimoniale e nel  conto  economico
          devono  essere  iscritte   separatamente,   e   nell'ordine
          indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425. 
              Le  voci  precedute  da  numeri  arabi  possono  essere
          ulteriormente  suddivise,  senza  eliminazione  della  voce
          complessiva e  dell'importo  corrispondente;  esse  possono
          essere raggruppate soltanto  quando  il  raggruppamento,  a
          causa del loro importo, e' irrilevante ai fini indicati nel
          secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la
          chiarezza del bilancio. In  questo  secondo  caso  la  nota
          integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di
          raggruppamento. 
              Devono essere  aggiunte  altre  voci  qualora  il  loro
          contenuto non sia compreso in  alcuna  di  quelle  previste
          dagli articoli 2424 e 2425. 
              Le  voci  precedute  da  numeri  arabi  devono   essere
          adattate  quando  lo   esige   la   natura   dell'attivita'
          esercitata. 
              Per ogni voce dello  stato  patrimoniale  e  del  conto
          economico  deve  essere  indicato  l'importo   della   voce
          corrispondente dell'esercizio precedente. Se  le  voci  non
          sono comparabili, quelle relative all'esercizio  precedente
          devono   essere   adattate;   la   non   comparabilita'   e
          l'adattamento o l'impossibilita' di  questo  devono  essere
          segnalati e commentati nella nota integrativa. 
              Sono vietati i compensi di partite.». 
              «Art. 2435-bis. (Bilancio in forma  abbreviata).  -  Le
          societa',  che  non  abbiano  emesso  titoli  negoziati  in
          mercati regolamentati,  possono  redigere  il  bilancio  in
          forma   abbreviata   quando,   nel   primo   esercizio   o,
          successivamente, per due esercizi consecutivi, non  abbiano
          superato due dei seguenti limiti: 
                1)  totale  dell'attivo  dello  stato   patrimoniale:
          4.400.000 euro; 
                2)  ricavi  delle  vendite   e   delle   prestazioni:
          8.800.000 euro; 
                3) dipendenti occupati in media durante  l'esercizio:
          50 unita'. 
              Nel bilancio in forma abbreviata lo stato  patrimoniale
          comprende solo le voci  contrassegnate  nell'articolo  2424
          con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci  A  e  D
          dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce
          E del passivo puo' essere compresa nella voce D; nelle voci
          CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente
          indicati i crediti e i debiti esigibili  oltre  l'esercizio
          successivo. Le societa' che redigono il bilancio  in  forma
          abbreviata sono esonerate dalla  redazione  del  rendiconto
          finanziario. 
              Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le
          seguenti voci previste dall'articolo  2425  possono  essere
          tra loro raggruppate: 
                voci A2 e A3 
                voci B9(c), B9(d), B9(e) 
                voci B10(a), B10(b),B10(c) 
                voci C16(b) e C16(c) 
                voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d) 
                voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d)(6) 
              Fermo restando  le  indicazioni  richieste  dal  terzo,
          quarto e quinto comma dell'articolo  2423,  dal  secondo  e
          quinto comma  dell'articolo  2423-ter,  dal  secondo  comma
          dell'articolo 2424,  dal  primo  comma,  numeri  4)  e  6),
          dell'articolo  2426,  la  nota  integrativa   fornisce   le
          indicazioni richieste dal primo comma  dell'articolo  2427,
          numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente  ai  soli
          debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8),
          9),  13),  15),  per  quest'ultimo   anche   omettendo   la
          ripartizione per  categoria,  16),  22-bis),  22-ter),  per
          quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli
          effetti patrimoniali, finanziari ed economici,  22-quater),
          22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo  l'indicazione
          del luogo in cui  e'  disponibile  la  copia  del  bilancio
          consolidato,  nonche'   dal   primo   comma   dell'articolo
          2427-bis, numero 1). 
              Le societa' possono limitare l'informativa richiesta ai
          sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis,  alle
          operazioni realizzate direttamente o indirettamente  con  i
          loro maggiori azionisti ed a  quelle  con  i  membri  degli
          organi di  amministrazione  e  controllo,  nonche'  con  le
          imprese   in   cui   la   societa'   stessa   detiene   una
          partecipazione. 
              Qualora le societa' indicate nel primo comma forniscano
          nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri
          3) e 4)  dell'articolo  2428,  esse  sono  esonerate  dalla
          redazione della relazione sulla gestione. 
              Le  societa'  che  redigono  il   bilancio   in   forma
          abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426,
          hanno la  facolta'  di  iscrivere  i  titoli  al  costo  di
          acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo  e  i
          debiti al valore nominale. 
              Le societa' che a norma del presente articolo  redigono
          il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo  in  forma
          ordinaria  quando  per  il  secondo  esercizio  consecutivo
          abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.». 
              «Art. 2435-ter. (Bilancio delle micro-imprese). -  Sono
          considerate micro-imprese le societa' di  cui  all'articolo
          2435-bis che nel primo esercizio  o,  successivamente,  per
          due esercizi consecutivi,  non  abbiano  superato  due  dei
          seguenti limiti: 
                1)  totale  dell'attivo  dello  stato   patrimoniale:
          175.000 euro; 
                2) ricavi delle vendite e delle prestazioni:  350.000
          euro; 
                3) dipendenti occupati in media durante  l'esercizio:
          5 unita'. 
              Fatte salve le norme del presente articolo, gli  schemi
          di bilancio e i criteri di valutazione delle  micro-imprese
          sono  determinati  secondo  quanto  disposto  dall'articolo
          2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione: 
                1) del rendiconto finanziario; 
                2) della nota integrativa quando in calce allo  stato
          patrimoniale risultino le informazioni previste  dal  primo
          comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16); 
                3) della relazione sulla gestione:  quando  in  calce
          allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste
          dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428. 
              Non sono applicabili le disposizioni di cui  al  quinto
          comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma
          dell'articolo 2426. 
              Le societa' che si avvalgono delle  esenzioni  previste
          del  presente  articolo  devono  redigere  il  bilancio,  a
          seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma  ordinaria
          quando  per  il  secondo  esercizio   consecutivo   abbiano
          superato due dei limiti indicati nel primo comma.». 
              - Si riporta l'art. 5, della citata legge  n.  106  del
          2016: 
              «Art. 5.  (Attivita'  di  volontariato,  di  promozione
          sociale  e  di  mutuo  soccorso).  -  1.  Con   i   decreti
          legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),  si
          provvede altresi' al riordino  e  alla  revisione  organica
          della  disciplina  vigente  in  materia  di  attivita'   di
          volontariato, di promozione sociale e  di  mutuo  soccorso,
          tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e  9  e
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)  armonizzazione  e  coordinamento  delle   diverse
          discipline  vigenti  in  materia  di  volontariato   e   di
          promozione sociale, valorizzando i principi  di  gratuita',
          democraticita' e partecipazione e riconoscendo e favorendo,
          all'interno del Terzo settore, le tutele  dello  status  di
          volontario  e  la  specificita'  delle  organizzazioni   di
          volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e di
          quelle operanti nella protezione civile; 
                b) introduzione  di  criteri  e  limiti  relativi  al
          rimborso   spese   per   le   attivita'   dei    volontari,
          preservandone il carattere di gratuita'  e  di  estraneita'
          alla prestazione lavorativa; 
                c) promozione  della  cultura  del  volontariato,  in
          particolare  tra  i  giovani,  anche  attraverso   apposite
          iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e  delle
          attivita' scolastiche; 
                d)  valorizzazione  delle   diverse   esperienze   di
          volontariato,  anche  attraverso  il  coinvolgimento  delle
          organizzazioni   di   volontariato   nelle   attivita'   di
          promozione e  di  sensibilizzazione,  e  riconoscimento  in
          ambito scolastico e lavorativo delle  competenze  acquisite
          dai volontari; 
                e) revisione del sistema dei centri di  servizio  per
          il volontariato, di cui  all'articolo  15  della  legge  11
          agosto 1991, n. 266, prevedendo: 
                  1) che alla loro costituzione  e  gestione  possano
          concorrere gli enti del Terzo settore di  cui  all'articolo
          1, comma 1, con esclusione di quelli costituiti nelle forme
          di cui al libro quinto  del  codice  civile,  assumendo  la
          personalita'  giuridica  e  una  delle   forme   giuridiche
          previste per gli enti del Terzo settore; 
                  2) che  la  loro  costituzione  sia  finalizzata  a
          fornire  supporto  tecnico,  formativo  e  informativo  per
          promuovere  e  rafforzare  la  presenza  e  il  ruolo   dei
          volontari nei diversi enti del Terzo settore; 
                  3) il loro accreditamento e il  loro  finanziamento
          stabile, attraverso un programma triennale, con le  risorse
          previste dall'articolo 15 della legge 11  agosto  1991,  n.
          266, e che, qualora gli stessi utilizzino risorse  diverse,
          le medesime siano comprese in una contabilita' separata; 
                  4) il libero ingresso nella base sociale e  criteri
          democratici per il funzionamento  dell'organo  assembleare,
          con l'attribuzione  della  maggioranza  assoluta  dei  voti
          nell'assemblea alle organizzazioni di volontariato  di  cui
          alla legge 11 agosto 1991, n. 266; 
                  5)  forme  di  incompatibilita'  per   i   soggetti
          titolari di ruoli di direzione o di rappresentanza esterna; 
                  6)  che  gli  stessi  non   possano   procedere   a
          erogazioni dirette in denaro ovvero  a  cessioni  a  titolo
          gratuito di beni mobili o immobili a beneficio  degli  enti
          del Terzo settore; 
                f)  revisione  dell'attivita'  di  programmazione   e
          controllo delle attivita' e della gestione  dei  centri  di
          servizio per il  volontariato,  svolta  mediante  organismi
          regionali o sovraregionali, tra loro coordinati  sul  piano
          nazionale, prevedendo: 
                  1) che tali organismi, in applicazione  di  criteri
          definiti   sul    piano    nazionale,    provvedano    alla
          programmazione del numero e della collocazione  dei  centri
          di  servizio,  al  loro  accreditamento  e  alla   verifica
          periodica del mantenimento dei requisiti,  anche  sotto  il
          profilo della qualita' dei servizi  dagli  stessi  erogati,
          nonche' all'attribuzione delle risorse finanziarie anche in
          applicazione di elementi di perequazione territoriale; 
                  2) che  alla  costituzione  di  tali  organismi  si
          provveda con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali,  secondo  criteri  di  efficienza  e  di
          contenimento dei costi di funzionamento da porre  a  carico
          delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11  agosto
          1991, n.  266,  con  l'eccezione  di  eventuali  emolumenti
          previsti per gli amministratori e i dirigenti i  cui  oneri
          saranno  posti  a  carico,  in  maniera  aggiuntiva,  delle
          fondazioni bancarie finanziatrici; 
                g)  superamento   del   sistema   degli   Osservatori
          nazionali per il volontariato e  per  l'associazionismo  di
          promozione sociale, attraverso l'istituzione del  Consiglio
          nazionale   del   Terzo   settore,   quale   organismo   di
          consultazione  degli  enti  del  Terzo  settore  a  livello
          nazionale, la cui composizione  valorizzi  il  ruolo  delle
          reti associative di secondo livello di cui all'articolo  4,
          comma 1, lettera p). All'attuazione della  disposizione  di
          cui al periodo precedente  si  provvede  nell'ambito  delle
          risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente; 
                h) previsione di requisiti uniformi  per  i  registri
          regionali all'interno del Registro unico nazionale  di  cui
          all'articolo 4, comma 1, lettera m); 
                i)  previsione  di  un  regime  transitorio  volto  a
          disciplinare lo status giuridico delle  societa'  di  mutuo
          soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886,  n.  3818,  gia'
          esistenti alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  nell'eventualita'  che  intendano  rinunciare  alla
          natura di societa' di  mutuo  soccorso  per  continuare  ad
          operare  quali  associazioni  senza  fini  di  lucro,   con
          particolare  riguardo  alle  condizioni  per  mantenere  il
          possesso del proprio patrimonio, che deve  essere  comunque
          volto al raggiungimento di finalita' solidaristiche.».