Art. 9 
 
 
         Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento 
 
  1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio  residuo  e'
devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45,
comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge,  ad  altri
enti  del  Terzo  settore  secondo  le  disposizioni   statutarie   o
dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia
Sociale. Il  parere  e'  reso  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
ricezione  della  richiesta  che  l'ente  interessato  e'  tenuto   a
inoltrare al predetto Ufficio  con  raccomandata  a/r  o  secondo  le
disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,
decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti  di
devoluzione  del  patrimonio  residuo  compiuti  in  assenza   o   in
difformita' dal parere sono nulli. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, S.O.