Art. 9 Disposizioni relative ai servizi postali e all'effettuazione di pagamenti 1. Per favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonche' dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio di pubblica utilita', nei piccoli comuni puo' essere utilizzata per l'attivita' di incasso e trasferimento di somme la rete telematica gestita dai concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa convenzione con gli stessi concessionari, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia. 2. Al fine di perseguire l'obiettivo della coesione sociale e territoriale, in conformita' alla normativa europea e nazionale, e fermo restando il rispetto della normativa regolatoria di settore, i piccoli comuni, anche in forma associata, d'intesa con la regione, possono proporre, sulla base delle modalita' stabilite nel contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale, iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali, l'offerta complessiva dei servizi postali, congiuntamente ad altri servizi, in specifici ambiti territoriali, individuati tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale. Di tali iniziative e' data informazione da parte del fornitore del servizio postale universale al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 3. I piccoli comuni possono altresi': a) stipulare convenzioni con le organizzazioni di categoria e con la societa' Poste italiane Spa, affinche' i pagamenti in conto corrente postale, in particolare quelli concernenti le imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali nonche' altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia; b) affidare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla societa' Poste italiane Spa.
Note all'art. 9: - Il comma 1 dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente: «Art. 40 (Interventi nel settore postale). - 1. La societa' Poste italiane Spa e' autorizzata all'esercizio del servizio di tesoreria degli enti pubblici, secondo modalita' stabilite con convenzione. La societa' Poste italiane Spa e' altresi' autorizzata a effettuare incassi e pagamenti per conto delle amministrazioni pubbliche. A tal fine puo' eseguire operazioni di versamento e di prelevamento di fondi presso la tesoreria statale, con modalita' da stabilire convenzionalmente. (Omissis).».