Art. 9 
 
                              Cauzione 
 
  1. All'articolo 31, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, le parole: «ai sensi dell'articolo 39 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura  civile  approvate
con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368» sono sostituite  dalle  seguenti:
«secondo le modalita' stabilite  dal  tribunale.  Il  tribunale  puo'
disporre, in  relazione  alle  condizioni  economiche  della  persona
sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata  in
rate mensili». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  31  del  citato
          decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  31.  (Cauzione.  Garanzie  reali).   -   1.   Il
          tribunale, con l'applicazione della misura di  prevenzione,
          dispone che la  persona  sottoposta  a  tale  misura  versi
          presso la cassa  delle  ammende  una  somma,  a  titolo  di
          cauzione, di entita' che,  tenuto  conto  anche  delle  sue
          condizioni economiche e dei provvedimenti adottati a  norma
          dell'articolo  22,  costituisca  un'efficace  remora   alla
          violazione delle prescrizioni imposte. 
              2.  Fuori  dei  casi  previsti  dall'articolo   9,   il
          tribunale puo' imporre  alla  persona  denunciata,  in  via
          provvisoria  e  qualora  ne  ravvisi   l'opportunita',   le
          prescrizioni previste dall'articolo 8, commi 3 e 4. Con  il
          provvedimento, il tribunale puo' imporre la cauzione di cui
          al comma 1. 
              3. Il  deposito  puo'  essere  sostituito,  su  istanza
          dell'interessato, dalla presentazione  di  idonee  garanzie
          reali. Il tribunale provvede circa i modi di  custodia  dei
          beni dati in pegno e dispone, riguardo  ai  beni  immobili,
          che  il  decreto  con  il   quale   accogliendo   l'istanza
          dell'interessato   e'   disposta   l'ipoteca   legale   sia
          trascritto  presso  l'ufficio   delle   conservatorie   dei
          registri immobiliari del luogo in cui i  beni  medesimi  si
          trovano. Le spese relative alle garanzie reali previste dal
          presente comma sono anticipate dall'interessato secondo  le
          modalita'  stabilite  dal  tribunale.  Il  tribunale   puo'
          disporre, in relazione  alle  condizioni  economiche  della
          persona sottoposta  alla  misura  di  prevenzione,  che  la
          cauzione sia pagata in rate mensili. 
              4. Quando sia  cessata  l'esecuzione  della  misura  di
          prevenzione o  sia  rigettata  la  proposta,  il  tribunale
          dispone con decreto  la  restituzione  del  deposito  o  la
          liberazione della garanzia. 
              5.  Le  misure  patrimoniali  cautelari  previste   dal
          presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la
          durata della misura di prevenzione  e  non  possono  essere
          revocate, neppure in parte, se  non  per  comprovate  gravi
          necessita' personali o familiari.».