Art. 9 
 
Modifiche al regime di  non  imponibilita'  ai  fini  dell'IVA  delle
  cessioni  all'esportazione,  in   attuazione   dell'articolo   146,
  paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE 
 
  1. All'articolo 8, primo comma, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera b) e' inserita la
seguente: 
    «b-bis)  le  cessioni  con  trasporto  o  spedizione  fuori   del
territorio  dell'Unione  europea  entro  centottanta   giorni   dalla
consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo
modalita' stabilite con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti
della  cooperazione  allo  sviluppo  iscritti  nell'elenco   di   cui
all'articolo 26, comma 3, della legge 11  agosto  2014,  n.  125,  in
attuazione  di  finalita'  umanitarie,  comprese  quelle  dirette   a
realizzare  programmi  di  cooperazione  allo  sviluppo.   La   prova
dell'avvenuta esportazione dei  beni  e'  data  dalla  documentazione
doganale;». 
  2. All'articolo 7, comma l, primo periodo, del decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, le parole:  «lettera  b)»  sono  sostituite
dalle seguenti: «lettere b) e b-bis)». 
  3. Il comma 5 dell'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n.  125,
e' abrogato.  
 
          Note all'art. 9: 
              Il testo  dell'articolo  8,  primo  comma,  del  citato
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.   633/1972,
          modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
              "Art. 8. Cessioni all'esportazione. 
              Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili: 
              a) le cessioni, anche tramite  commissionari,  eseguite
          mediante  trasporto  o  spedizione  dei  beni   fuori   del
          territorio della Comunita' economica europea, a  cura  o  a
          nome dei cedenti o dei commissionari,  anche  per  incarico
          dei propri cessionari o commissionari  di  questi.  I  beni
          possono essere sottoposti per  conto  del  cessionario,  ad
          opera  del  cedente  stesso  o  di  terzi,  a  lavorazione,
          trasformazione, montaggio,  assiemaggio  o  adattamento  ad
          altri beni. La esportazione  deve  risultare  da  documento
          doganale, o da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale su
          un esemplare della fattura ovvero  su  un  esemplare  della
          bolla di accompagnamento emessa a  norma  dell'art.  2  del
          D.P.R.  6  ottobre  1978,  n.  627  o,  se  questa  non  e'
          prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, comma  4,
          terzo periodo, lettera a). Nel caso in cui avvenga  tramite
          servizio postale l'esportazione  deve  risultare  nei  modi
          stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto   con   il   Ministro   delle   poste   e    delle
          telecomunicazioni; 
              b) le cessioni con trasporto  o  spedizione  fuori  del
          territorio della Comunita' economica europea entro  novanta
          giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente
          o  per  suo  conto,  ad  eccezione  dei  beni  destinati  a
          dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni  o  navi  da
          diporto, di aeromobili da  turismo  o  di  qualsiasi  altro
          mezzo  di  trasporto  ad  uso  privato  e   dei   beni   da
          trasportarsi nei bagagli  personali  fuori  del  territorio
          della  Comunita'  economica  europea;  l'esportazione  deve
          risultare da vidimazione apposta  dall'Ufficio  doganale  o
          dall'Ufficio postale su un esemplare della fattura; 
              b-bis) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del
          territorio dell'Unione  europea  entro  centottanta  giorni
          dalla consegna, a cura del cessionario  o  per  suo  conto,
          effettuate, secondo modalita'  stabilite  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle
          amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione
          allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'articolo  26,
          comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, in  attuazione
          di  finalita'  umanitarie,  comprese   quelle   dirette   a
          realizzare programmi  di  cooperazione  allo  sviluppo.  La
          prova dell'avvenuta esportazione dei  beni  e'  data  dalla
          documentazione doganale; 
              c) le cessioni, anche tramite  commissionari,  di  beni
          diversi dai fabbricati  e  dalle  aree  edificabili,  e  le
          prestazioni  di  servizi  rese  a  soggetti   che,   avendo
          effettuato   cessioni   all'esportazione   od    operazioni
          intracomunitarie,   si   avvalgono   della   facolta'    di
          acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e
          servizi senza pagamento dell'imposta.". 
              Il  testo  dell'articolo  7,  comma  1,   del   decreto
          legislativo n. 471/1997 (Riforma delle sanzioni  tributarie
          non penali in materia di imposte dirette,  di  imposta  sul
          valore aggiunto e  di  riscossione  dei  tributi,  a  norma
          dell'articolo 3, comma 133,  lettera  q),  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          8 gennaio 1998, n.  5,  modificato  dalla  presente  legge,
          cosi' recita: 
              "Art.7.Violazioni relative alle esportazioni. 
              1.  Chi  effettua  cessioni  di  beni  senza   addebito
          d'imposta, ai sensi dell'articolo 8, primo  comma,  lettere
          b) e b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre   1972,   n.   633,    relativo    alle    cessioni
          all'esportazione, e' punito con la sanzione  amministrativa
          dal cinquanta al cento per cento del  tributo,  qualora  il
          trasporto o la spedizione fuori del territorio  dell'Unione
          europea non avvenga nel termine ivi prescritto. La sanzione
          non si applica se,  nei  trenta  giorni  successivi,  viene
          eseguito,  previa  regolarizzazione   della   fattura,   il
          versamento dell'imposta. 
              2. La sanzione prevista nel comma 1 si  applica  a  chi
          effettua cessioni a soggetti domiciliati o residenti  fuori
          della Unione europea senza  addebito  d'imposta,  ai  sensi
          dell'articolo  38-quater,  comma   1,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se non
          provvede alla regolarizzazione dell'operazione nel  termine
          ivi previsto. 
              3. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in
          mancanza della dichiarazione d'intento di cui  all'articolo
          1, primo comma, lettera c), del decreto-legge  29  dicembre
          1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio  1984,  n.  17,  e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa   dal   cento   al   duecento   per    cento
          dell'imposta, fermo l'obbligo del  pagamento  del  tributo.
          Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata  in  mancanza
          dei  presupposti   richiesti   dalla   legge,   dell'omesso
          pagamento   del   tributo   rispondono   esclusivamente   i
          cessionari, i  committenti  e  gli  importatori  che  hanno
          rilasciato la dichiarazione stessa. 
              4. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3  chi,
          in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara
          all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere  della
          facolta' di acquistare o di importare merci e servizi senza
          pagamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo 2, comma  2,
          della legge 18 febbraio 1997, n. 28,  ovvero  ne  beneficia
          oltre il limite consentito. Se il  superamento  del  limite
          consegue a mancata esportazione, nei  casi  previsti  dalla
          legge, da parte del cessionario o  del  commissionario,  la
          sanzione  e'  ridotta  alla  meta'  e  non  si  applica  se
          l'imposta viene versata all'ufficio competente entro trenta
          giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  l'esportazione,
          previa regolarizzazione della fattura. 
              4-bis. E' punito con la sanzione amministrativa da euro
          250 a euro 2.000  il  cedente  o  prestatore  che  effettua
          cessioni o prestazioni, di cui  all'articolo  8,  comma  1,
          lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da  parte  del
          cessionario o committente la  dichiarazione  di  intento  e
          riscontrato   telematicamente   l'avvenuta    presentazione
          all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1,  comma
          1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n.  746,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          1984, n. 17. 
              5. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni  in  dogana
          relative a  cessioni  all'esportazione,  indica  quantita',
          qualita' o corrispettivi diversi da quelli reali, e' punito
          con la sanzione amministrativa dal cento  al  duecento  per
          cento dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni  presentati
          in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello  Stato,
          calcolata sulle differenze dei corrispettivi o  dei  valori
          normali dei  beni.  La  sanzione  non  si  applica  per  le
          differenze  quantitative  non  superiori  al   cinque   per
          cento.". 
              Il testo  dell'articolo  26  della  legge  n.  125/2014
          (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale  per
          lo sviluppo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto
          2014,  n.  199,  modificato  dalla  presente  legge,  cosi'
          recita: 
              "Art. 26. Organizzazioni della societa' civile ed altri
          soggetti senza finalita' di lucro 
              1.   L'Italia   promuove   la    partecipazione    alla
          cooperazione  allo  sviluppo  delle  organizzazioni   della
          societa' civile e di  altri  soggetti  senza  finalita'  di
          lucro, sulla base del principio di sussidiarieta'. 
              2. Sono soggetti della cooperazione  allo  sviluppo  le
          organizzazioni della societa' civile e gli  altri  soggetti
          senza finalita' di lucro di seguito elencati: 
              a) organizzazioni non governative  (ONG)  specializzate
          nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario; 
              b) enti del Terzo settore (ETS) non commerciali di  cui
          all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo  settore  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  lettera  b),  della  legge  6
          giugno  2016,  n.  106  statutariamente  finalizzate   alla
          cooperazione   allo   sviluppo    e    alla    solidarieta'
          internazionale; 
              c) organizzazioni di commercio equo e  solidale,  della
          finanza etica e del microcredito che  nel  proprio  statuto
          prevedano  come  finalita'  prioritaria   la   cooperazione
          internazionale allo sviluppo; 
              d) le organizzazioni e le associazioni delle  comunita'
          di immigrati che mantengano con le comunita' dei  Paesi  di
          origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o
          che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui
          al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti; 
              e) le imprese cooperative e sociali, le  organizzazioni
          sindacali  dei  lavoratori   e   degli   imprenditori,   le
          fondazioni, le organizzazioni di volontariato di  cui  alla
          legge  11  agosto  1991,  n.  266,  e  le  associazioni  di
          promozione sociale di cui alla legge 7  dicembre  2000,  n.
          383, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione  allo
          sviluppo tra i fini istituzionali; 
              f) le organizzazioni con  sede  legale  in  Italia  che
          godono da  almeno  quattro  anni  dello  status  consultivo
          presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite
          (ECOSOC). 
              3. Il Comitato congiunto di cui all'articolo 21 fissa i
          parametri  e  i  criteri  sulla  base  dei  quali   vengono
          verificate le competenze  e  l'esperienza  acquisita  nella
          cooperazione allo sviluppo  dalle  organizzazioni  e  dagli
          altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo  che
          sono iscritti, a seguito di  tali  verifiche,  in  apposito
          elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia.
          La verifica delle capacita' e dell'efficacia  dei  medesimi
          soggetti e' rinnovata con cadenza almeno biennale. 
              4.    Mediante    procedure    comparative    pubbliche
          disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 17,  comma
          13, sulla  base  di  requisiti  di  competenza,  esperienza
          acquisita, capacita', efficacia  e  trasparenza,  l'Agenzia
          puo' concedere contributi o affidare  la  realizzazione  di
          iniziative di cooperazione allo sviluppo ad  organizzazioni
          e a soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3. Questi
          ultimi sono tenuti a rendicontare, per  via  telematica,  i
          progetti beneficiari di contributi concessi dall'Agenzia  e
          le  iniziative  di  cooperazione  allo  sviluppo   la   cui
          realizzazione e' stata loro affidata dalla medesima. 
              5. (abrogato).