Art. 9 
 
                       Valutazione istruttoria 
 
  1. Le richieste di agevolazione, corredate dalla documentazione  di
cui  all'articolo  5,  comma  2,  sono  valutate   secondo   l'ordine
cronologico di presentazione  di  cui  all'articolo  5  comma  1.  Il
Soggetto gestore termina l'istruttoria entro  sessanta  giorni  dalla
data di  presentazione  della  domanda.  Nel  caso  di  richiesta  di
integrazione della documentazione, ai sensi del comma 7, da parte del
Soggetto  gestore,  sono  sospesi  i  termini  di  cui   al   periodo
precedente, fatti salvi i  maggiori  termini  previsti  nei  casi  di
comunicazione dei motivi ostativi di cui  all'articolo  10-bis  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  2. Il procedimento  di  valutazione  comprende  la  verifica  della
sussistenza dei requisiti per l'accesso alle  agevolazioni,  regolata
dal successivo comma 3, e l'esame di merito,  regolato  dal  seguente
comma 4. 
  3. La  verifica  dei  requisiti  per  l'accesso  alle  agevolazioni
riguarda la sussistenza di quanto disposto dagli articoli 3 e  4  del
presente regolamento relativamente alle caratteristiche dei  soggetti
richiedenti e  alle  caratteristiche  dell'iniziativa  oggetto  della
domanda. 
  4. L'esame di merito e' basato sui seguenti criteri di valutazione: 
    a) adeguatezza e coerenza delle  competenze  possedute  dai  soci
rispetto   alla   specifica   attivita'   prevista    dal    progetto
imprenditoriale  anche  con  riguardo  a  titoli   e   certificazioni
possedute; 
    b)  capacita'  dell'iniziativa  di  presidiare  gli  aspetti  del
processo tecnico-produttivo e organizzativo; 
    c)  potenzialita'   del   mercato   di   riferimento,   vantaggio
competitivo dell'iniziativa e relative strategie di marketing; 
    d)   sostenibilita'   tecnico-economica   dell'iniziativa,    con
particolare  riferimento  all'equilibrio  economico,   nonche'   alla
pertinenza e coerenza del programma di spesa; 
    e) verifica della sussistenza dei requisiti per la concedibilita'
della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI. 
  5. Con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, e'  fissata
l'articolazione dei suddetti criteri di valutazione in parametri, con
indicazione dei punteggi  assegnabili  ai  progetti  imprenditoriali,
nonche' le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni. 
  6. Nel caso in  cui  la  documentazione  prodotta  non  soddisfi  i
requisiti di accesso e/o  uno  o  piu'  criteri  di  valutazione,  il
Soggetto  gestore  invia  una  comunicazione  dei   motivi   ostativi
all'accoglimento dell'istanza ai  sensi  dell'articolo  10-bis  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  7.  Il  Soggetto  gestore,  in  ogni  fase  dell'istruttoria,  puo'
richiedere via  PEC  al  soggetto  richiedente,  una  sola  volta,  i
chiarimenti o le integrazioni necessari rispetto ai dati e  documenti
forniti. I chiarimenti e le integrazioni devono essere trasmesse  dal
soggetto richiedente via PEC entro venti giorni dalla richiesta, pena
la decadenza. Nel caso  di  cui  ai  periodi  precedenti,  i  termini
previsti per lo svolgimento delle attivita' istruttorie da parte  del
Soggetto gestore  sono  sospesi  fino  al  ricevimento  dei  predetti
chiarimenti o delle predette integrazioni. 
  8. All'esito del procedimento istruttorio di cui ai commi 3 e  4  o
della procedura di cui al comma 6, il Soggetto  gestore  individua  i
soggetti beneficiari, e comunica a mezzo PEC ai soggetti  richiedenti
l'esito della valutazione. 
  9. In caso di esito positivo della valutazione il Soggetto  gestore
richiede: 
    a) con riferimento  ai  soggetti  richiedenti  eventualmente  non
residenti  nelle  regioni  di  cui  all'articolo  1,  comma   1   del
decreto-legge n. 91/2017,  la  documentazione  attestante  l'avvenuto
trasferimento  della  residenza  in  una   delle   regioni   di   cui
all'articolo  1,  comma  1  del  decreto-legge  n.  91/2017,  da  far
pervenire al Soggetto gestore entro sessanta giorni  dalla  ricezione
della  comunicazione  di  esito  della  valutazione,   ovvero   entro
centoventi giorni per  i  soggetti  che  trasferiscano  la  residenza
dall'estero, pena la decadenza della domanda; 
    b) con riferimento  ai  soggetti  richiedenti  eventualmente  non
ancora costituiti nelle forme di  cui  all'articolo  3  comma  2,  la
documentazione  indicata  all'articolo  5,  comma  4   del   presente
regolamento da far  pervenire  al  Soggetto  gestore  entro  sessanta
giorni  dalla  ricezione   della   comunicazione   di   esito   della
valutazione, pena la decadenza della domanda; 
    c)  la  documentazione  attestante  l'avvenuta  concessione   del
finanziamento bancario, di cui all'articolo 7, comma 3,  lettera  b),
al soggetto beneficiario da parte di una banca finanziatrice, da  far
pervenire al Soggetto gestore entro 180 giorni dalla ricezione  della
comunicazione di esito della valutazione,  pena  la  decadenza  della
domanda. 
  10. Verificata la completezza della documentazione  presentata,  il
Soggetto  gestore   procede   all'adozione   del   provvedimento   di
concessione di cui al successivo articolo 10. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art. 10-bis  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 recante  «Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi»: 
                «Art.  10-bis  Comunicazione  dei   motivi   ostativi
          all'accoglimento dell'istanza 
              1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile
          del procedimento  o  l'autorita'  competente,  prima  della
          formale adozione di  un  provvedimento  negativo,  comunica
          tempestivamente  agli   istanti   i   motivi   che   ostano
          all'accoglimento della domanda. Entro il termine  di  dieci
          giorni dal ricevimento  della  comunicazione,  gli  istanti
          hanno  il  diritto  di  presentare  per  iscritto  le  loro
          osservazioni,  eventualmente  corredate  da  documenti.  La
          comunicazione di cui al primo periodo interrompe i  termini
          per concludere il procedimento che  iniziano  nuovamente  a
          decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o,
          in mancanza, dalla scadenza del termine di cui  al  secondo
          periodo.  Dell'eventuale  mancato  accoglimento   di   tali
          osservazioni  e'  data  ragione   nella   motivazione   del
          provvedimento finale. Le disposizioni di  cui  al  presente
          articolo non si applicano alle procedure concorsuali  e  ai
          procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti
          a  seguito  di  istanza  di  parte  e  gestiti  dagli  enti
          previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi  che
          ostano  all'accoglimento  della  domanda   inadempienze   o
          ritardi attribuibili all'amministrazione." 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  1,  del
          decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91  recante  «Disposizioni
          urgenti  per  la  crescita  economica   nel   Mezzogiorno»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,
          n. 123: 
                «Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel
          Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud" 
              1. Al fine  di  promuovere  la  costituzione  di  nuove
          imprese  nelle  regioni  Abruzzo,   Basilicata,   Calabria,
          Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da  parte  di
          giovani imprenditori, con la delibera CIPE di cui al  comma
          17 e' attivata una misura denominata: "Resto al Sud".»