Art. 9 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  Amministrazioni
interessate provvedono  agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.