Art. 9
Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni
relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2018, in conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce « Entrate
derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali » dello stato
di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, al programma « Prevenzione dal rischio
e soccorso pubblico », nell'ambito della missione « Soccorso civile »
dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno
finanziario 2018, per essere destinate alle spese relative
all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e alla costruzione, al
completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive
concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono
effettuare, per l'anno finanziario 2018, prelevamenti dal fondo a
disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della
legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell'ambito della
missione « Ordine pubblico e sicurezza ».
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le
variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa
dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per
l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e
successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3
maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti
locali.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro
dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per
l'anno finanziario 2018, le risorse iscritte nel capitolo 2313,
istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo
sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con
le confessioni religiose », nell'ambito della missione «
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di
previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito
nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia »
nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del
medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma
562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, per l'anno finanziario 2018, con propri decreti, nello
stato di previsione del Ministero dell'interno, le variazioni
compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa, occorrenti
per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14
marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo
fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2018, i contributi
relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui
all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio
dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo
testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per
il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di
provenienza.
8. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento
dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di
Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi
dell'articolo 14ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del
Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2018, le occorrenti
variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
9. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione
unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte
delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione
nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di
ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per
tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le
disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le
variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello
stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione,
quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da
attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori
occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali
e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
11. Al fine di consentire la corresponsione nell'ambito del sistema
di erogazione unificata delle competenze accessorie dovute al
personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell'ambito
delle convenzioni stipulate con Poste italiane Spa, con l'ANAS S.p.A.
e con l'Associazione italiana societa' concessionarie autostrade e
trafori, il Ministro dell'interno e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le
occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte
sul capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine,
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » della missione «
Ordine pubblico e sicurezza » sui pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.