Art. 9 
 
 
                          Comitato tecnico 
 
  1. Con decreto del direttore generale per la politica  industriale,
la competitivita' e le piccole e medie imprese  del  Ministero  dello
sviluppo economico, e' istituito un Comitato tecnico. 
  2. Il Comitato tecnico e' composto da un  dirigente  del  Ministero
dello sviluppo economico,  in  qualita'  di  presidente,  da  quattro
rappresentanti di comprovata esperienza e professionalita', designati
due dal Ministero  dello  sviluppo  economico  e  due  dal  Ministero
dell'istruzione, universita' e ricerca. 
  3. Il Comitato tecnico ha il compito di: 
    a)  provvedere  agli  adempimenti   tecnici,   amministrativi   e
istruttori nonche' predisporre ogni azione  utile  al  raggiungimento
degli obiettivi del presente decreto; 
    b) supportare il Ministero  in  tutte  le  fasi  della  procedura
stabilita dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
123. 
  4. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennita'  di
carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di
missione. Agli oneri di funzionamento del Comitato il Ministero dello
sviluppo economico provvede  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per
la finanza pubblica.