Art. 9 Modalita' di erogazione dei finanziamenti agevolati 1. Il finanziamento agevolato e' erogato per stato di avanzamento lavori (SAL), successivamente alla stipula del contratto di finanziamento e subordinatamente alla effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili. 2. I SAL possono essere fino ad un massimo di 5. Ciascun SAL deve essere di importo non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento del valore dell'investimento da realizzare. 3. Ai fini della erogazione della quota di finanziamento agevolato corrispondente a ciascun SAL, il beneficiario deve presentare a ISMEA le fatture relative al SAL da erogare nonche' le quietanze delle fatture relative al SAL precedente. L'erogazione dell'ultimo SAL e' subordinata, oltre che alla presentazione delle relative fatture, anche alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle stesse ed all'esito positivo della verifica finale dell'investimento. 4. I pagamenti dei fornitori devono essere eseguiti a mezzo bonifico bancario, riportante specifica causale, a valere su un conto corrente ad uso esclusivo dell'impresa beneficiaria. 5. La realizzazione del progetto deve essere completata e rendicontata entro il termine previsto dal contratto di finanziamento agevolato.