Art. 9 
         Modalita' di erogazione dei finanziamenti agevolati 
 
  1. Il finanziamento agevolato e' erogato per stato  di  avanzamento
lavori  (SAL),  successivamente  alla  stipula   del   contratto   di
finanziamento e subordinatamente alla effettiva  realizzazione  della
corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili. 
  2. I SAL possono essere fino ad un massimo di 5. Ciascun  SAL  deve
essere di importo non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50
per cento del valore dell'investimento da realizzare. 
  3. Ai fini della erogazione della quota di finanziamento  agevolato
corrispondente a ciascun SAL, il beneficiario deve presentare a ISMEA
le fatture relative al SAL da  erogare  nonche'  le  quietanze  delle
fatture relative al SAL precedente. L'erogazione dell'ultimo  SAL  e'
subordinata, oltre che alla  presentazione  delle  relative  fatture,
anche alla dimostrazione  dell'avvenuto  pagamento  delle  stesse  ed
all'esito positivo della verifica finale dell'investimento. 
  4. I  pagamenti  dei  fornitori  devono  essere  eseguiti  a  mezzo
bonifico bancario, riportante specifica causale, a valere su un conto
corrente ad uso esclusivo dell'impresa beneficiaria. 
  5.  La  realizzazione  del  progetto  deve  essere   completata   e
rendicontata entro il termine previsto dal contratto di finanziamento
agevolato.