Art. 9 Intensita' delle agevolazioni 1. Le agevolazioni per i progetti di investimento di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), punto i) sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 38 del regolamento GBER, e le agevolazioni per i progetti di investimento di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), punto ii, sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 46 del regolamento suddetto. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, per tutti i progetti di investimento proposti da ESCO, le agevolazioni di cui all'art. 7, comma 1, sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dal regolamento de minimis. 3. Le garanzie di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) sono concesse, a valere sulle disponibilita' del Fondo, fino all'ottanta per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie per capitale ed interessi, entro i limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria e comunque fino ad un importo garantito compreso tra un minimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila) e un massimo di 2,5 milioni di euro, alle seguenti condizioni: a) sono assistite da garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 15, comma 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102; b) non superano la durata del prestito sottostante e comunque non superano i 15 anni; c) sono a prima richiesta, esplicite, incondizionate e irrevocabili; d) coprono, nel caso dei finanziamenti a medio-lungo termine, la perdita definitiva subita dai soggetti richiedenti per capitale, interessi contrattuali e di mora, in misura non superiore al tasso di interesse dello 0,5% ovvero il tasso di interesse legale, se superiore; e) ove il soggetto beneficiario finale sia una PMI, l'intensita' di aiuto e' determinata applicando il metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese notificato dal Ministero dello sviluppo economico in data 14 maggio 2010 e approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero ulteriori metodi successivamente approvati; f) ove il soggetto beneficiario finale non sia una PMI, l'intensita' di aiuto e' determinata applicando il metodo nazionale di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per aiuti sotto forma di garanzia concessi a imprese di dimensioni maggiori delle PMI, notificato dal Ministero dello sviluppo economico in data 5 ottobre 2015 e approvato dalla Commissione europea con decisione SA.43296 del 28 aprile 2016, ovvero ulteriori metodi successivamente approvati. 4. I finanziamenti agevolati di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), sono concessi da un minimo di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) e ad un massimo di euro 4.000.000,00 (quattro milioni), a copertura di un massimo del 70% dei costi agevolabili, alle seguenti condizioni: a) la misura delle agevolazioni e' definita nei limiti delle intensita' massime di cui al presente articolo, rispetto ai costi agevolabili, calcolate in ESL. I costi agevolabili e le agevolazioni erogabili in piu' rate sono attualizzati alla data della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02); b) il finanziamento agevolato e' restituito dall'impresa beneficiaria secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso; c) fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, lettera b), il finanziamento agevolato non e' assistito da alcuna forma di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449; d) l'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del progetto di investimento apportando un contributo finanziario pari almeno all'importo non coperto dalle agevolazioni concedibili; e) nel caso di ritardo nel pagamento della rata di ammortamento, decorre, senza necessita' di intimazione e messa in mora, un interesse di mora pari al tasso di interesse dello 0,5% ovvero al tasso di interesse legale, se superiore; f) e' consentita l'estinzione anticipata del finanziamento agevolato, senza oneri o commissioni a carico del soggetto beneficiario.