Art. 9 Procedure per il riconoscimento e la loro verifica 1. L'istruttoria della richiesta di riconoscimento e' svolta entro quattro mesi dalla data di presentazione della stessa in conformita' al decreto. La concessione o il rifiuto del riconoscimento e' comunicato alla O.P. e/o A.O.P. ed e' notificato, da parte del Ministero, alla Commissione dell'Unione europea entro il 31 marzo di ciascun anno. 2. Le Regioni effettuano i controlli amministrativi per la verifica del possesso dei requisiti per il riconoscimento delle O.P. sulla base della documentazione presentata in allegato all'istanza di riconoscimento e svolgono accertamenti presso la sede legale o amministrativa dell'organizzazione e/o presso le sedi dei soci. Questi accertamenti riguardano in via prioritaria: a) i requisiti generali di cui all'art. 3 e gli eventuali requisiti specifici e relativi parametri di cui all'art. 4; b) la conformita' dello statuto al regolamento e al decreto. 3. In caso di O.P. con soci in piu' Regioni, la Regione di riferimento coordina le verifiche svolte da ciascuna regione interessata, per la parte di competenza. 4. La documentazione a supporto della domanda e' specificata nelle Linee guida di cui all'art. 13, comma 8 del presente decreto.