Art. 9 
 
                    Accantonamenti per il rischio 
 
  1. Sulle operazioni finanziarie garantite  dalla  Sezione  speciale
per il cinema il Gestore del Fondo opera,  a  valere  sulla  medesima
Sezione speciale, un  accantonamento  a  titolo  di  coefficiente  di
rischio applicando le adeguate misure di  accantonamento  deliberate,
su proposta del Gestore del Fondo, dal Consiglio di gestione,  tenuto
conto della  granularita'  e  della  rischiosita'  complessiva  degli
impieghi della Sezione.