(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
      Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure 
 
    1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale  e  si
riferisce a tutte le materie di cui  all'art.  7,  commi  6  e  7.  I
criteri di ripartizione delle risorse tra  le  diverse  modalita'  di
utilizzo di cui all'art. 7, comma 6,  possono  essere  negoziati  con
cadenza annuale. 
    2.  L'amministrazione  provvede  a  costituire   la   delegazione
datoriale di cui all'art.  7,  comma  5  entro  trenta  giorni  dalla
stipulazione del presente contratto. 
    3. L'amministrazione convoca  la  delegazione  sindacale  di  cui
all'art. 7, per l'avvio del  negoziato,  entro  trenta  giorni  dalla
presentazione  delle  piattaforme  e  comunque  non  prima  di   aver
costituito,  entro  il  termine  di  cui  al  comma  2,  la   propria
delegazione. 
    4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di
comportamento indicati dall'art. 9, qualora,  decorsi  trenta  giorni
dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili  fino  ad  un
massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia  raggiunto  l'accordo,
le  parti  riassumono  le  rispettive  prerogative  e   liberta'   di
iniziativa e decisione, sulle materie di cui  all'art.  7,  comma  6,
lettere i), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v). 
    5. Qualora non  si  raggiunga  l'accordo  sulle  materie  di  cui
all'art. 7, comma 6, lettere a), b), c), d), e) f), g) h), j)  ed  il
protrarsi delle trattative determini un  oggettivo  pregiudizio  alla
funzionalita' dell'azione amministrativa, nel rispetto  dei  principi
di comportamento di cui  all'art.  9,  l'amministrazione  interessata
puo' provvedere,  in  via  provvisoria,  sulle  materie  oggetto  del
mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione  e  prosegue  le
trattative al fine di pervenire  in  tempi  celeri  alla  conclusione
dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di
cui all'art. 40, comma 3-ter del decreto legislativo n.  165/2001  e'
fissato  in  quarantacinque  giorni,  eventualmente  prorogabili   di
ulteriori quarantacinque. 
    6.  Il   controllo   sulla   compatibilita'   dei   costi   della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e  la
relativa certificazione degli oneri sono  effettuati  dall'organo  di
controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1  del  decreto
legislativo  n.  165/2001.  A  tal  fine,  l'ipotesi   di   contratto
collettivo  integrativo  definita  dalle   parti,   corredata   dalla
relazione illustrativa e da quella tecnica, e' inviata a tale  organo
entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da  parte
del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa  entro  cinque
giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di  governo
competente dell'amministrazione puo' autorizzare il presidente  della
delegazione trattante  di  parte  pubblica  alla  sottoscrizione  del
contratto. 
    7. I contratti collettivi integrativi devono  contenere  apposite
clausole circa tempi, modalita' e procedure di  verifica  della  loro
attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione,
presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti  collettivi
integrativi. 
    8.  Le  amministrazioni  sono  tenute  a  trasmettere,  per   via
telematica,  all'ARAN  ed  al  CNEL,  entro   cinque   giorni   dalla
sottoscrizione  definitiva,  il  testo   del   contratto   collettivo
integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o
5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.