Art. 9 
 
                    Violazione dei dati personali 
 
  1. Chiunque venga a conoscenza di una violazione dei dati personali
e'  tenuto  a  segnalarlo,  per  il  tramite  del  proprio  superiore
gerarchico, al soggetto che esercita  le  funzioni  di  titolare  del
trattamento che deve provvedere tempestivamente ai sensi del presente
articolo. 
  2. Il responsabile del trattamento informa il soggetto che esercita
le funzioni di titolare del trattamento tempestivamente, dopo  essere
venuto a conoscenza della violazione. 
  3.  Il  soggetto  che  esercita  le  funzioni   di   titolare   del
trattamento, ove possibile, notifica la violazione dei dati personali
al Garante della protezione dei  dati  personali  entro  72  ore  dal
momento in cui ne sia venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile
che la stessa violazione  presenti  un  rischio  per  la  tutela  dei
diritti e delle liberta' delle persone  fisiche.  La  notifica  viene
effettuata, prevedendo almeno gli elementi indicati  al  paragrafo  3
dell'art. 33 del regolamento. 
  4. La notifica al  Garante  della  protezione  dei  dati  personali
effettuata oltre le 72 ore, deve essere motivata. 
  5. Le segnalazioni e le notifiche dei casi di violazione  dei  dati
personali  sono  comunicati  dai  soggetti  di  cui  all'art.  3,  al
Segretario generale e al RPD. 
  6. Ulteriori, specifiche modalita' operative per la segnalazione  e
gestione dei casi di violazione dei  dati  personali  possono  essere
disciplinate  mediante  linee  guida  e   supportate   da   soluzioni
applicative messe a  disposizione  dal  Dipartimento  per  i  servizi
strumentali.