Art. 9 Violazione dei dati personali 1. Chiunque venga a conoscenza di una violazione dei dati personali e' tenuto a segnalarlo, per il tramite del proprio superiore gerarchico, al soggetto che esercita le funzioni di titolare del trattamento che deve provvedere tempestivamente ai sensi del presente articolo. 2. Il responsabile del trattamento informa il soggetto che esercita le funzioni di titolare del trattamento tempestivamente, dopo essere venuto a conoscenza della violazione. 3. Il soggetto che esercita le funzioni di titolare del trattamento, ove possibile, notifica la violazione dei dati personali al Garante della protezione dei dati personali entro 72 ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la stessa violazione presenti un rischio per la tutela dei diritti e delle liberta' delle persone fisiche. La notifica viene effettuata, prevedendo almeno gli elementi indicati al paragrafo 3 dell'art. 33 del regolamento. 4. La notifica al Garante della protezione dei dati personali effettuata oltre le 72 ore, deve essere motivata. 5. Le segnalazioni e le notifiche dei casi di violazione dei dati personali sono comunicati dai soggetti di cui all'art. 3, al Segretario generale e al RPD. 6. Ulteriori, specifiche modalita' operative per la segnalazione e gestione dei casi di violazione dei dati personali possono essere disciplinate mediante linee guida e supportate da soluzioni applicative messe a disposizione dal Dipartimento per i servizi strumentali.