Art. 9. Periodi di franchigia ed esclusioni 1. Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di franchigia perche' considerati di piu' intenso traffico e/o di interesse prioritario per i residenti nelle isole minori: dal 18 dicembre al 7 gennaio; le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua; dal 24 aprile al 2 maggio; dal 27 giugno al 4 luglio; dal 28 luglio al 5 settembre o, se successivo, al termine dell'orario estivo; dal 30 ottobre al 5 novembre; dal quarto giorno precedente al quarto giorno successivo le consultazioni elettorali nazionali, europee, referendarie nazionali nonche' le consultazioni elettorali regionali ed amministrative generali e le consultazioni referendarie nazionali; la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le elezioni politiche suppletive o le elezioni regionali ed amministrative parziali; le giornate di sabato e domenica; nella giornata immediatamente successiva all'assenza di collegamenti da e per le isole minori dovute ad avverse condizioni meteomarine; in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza nazionale o internazionale. 2. In caso di avvenimenti eccezionali, di particolare gravita', o di calamita' naturali, gli scioperi, di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi, senza dare applicazione ai provvedimenti per le revoche tardive.