(Accordo FEDERMAR CISAL-art. 9)
                               Art. 9. 
                 Periodi di franchigia ed esclusioni 
 
    1. Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi  di  franchigia
perche'  considerati  di  piu'  intenso  traffico  e/o  di  interesse
prioritario per i residenti nelle isole minori: 
      dal 18 dicembre al 7 gennaio; 
      le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua; 
      dal 24 aprile al 2 maggio; 
      dal 27 giugno al 4 luglio; 
      dal 28 luglio al 5  settembre  o,  se  successivo,  al  termine
dell'orario estivo; 
      dal 30 ottobre al 5 novembre; 
      dal quarto giorno precedente al  quarto  giorno  successivo  le
consultazioni elettorali nazionali, europee,  referendarie  nazionali
nonche'  le  consultazioni  elettorali  regionali  ed  amministrative
generali e le consultazioni referendarie nazionali; 
      la giornata precedente, quella seguente e  quelle  concomitanti
con le elezioni politiche  suppletive  o  le  elezioni  regionali  ed
amministrative parziali; 
      le giornate di sabato e domenica; 
      nella  giornata  immediatamente   successiva   all'assenza   di
collegamenti da e per le isole minori dovute  ad  avverse  condizioni
meteomarine; 
      in concomitanza  con  manifestazioni  di  rilevante  importanza
nazionale o internazionale. 
    2. In caso di avvenimenti eccezionali, di particolare gravita', o
di calamita' naturali, gli scioperi, di qualsiasi  genere  dichiarati
od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi, senza dare
applicazione ai provvedimenti per le revoche tardive.