(( Art. 9 ter 
 
                 Monitoraggio dell'offerta di gioco 
 
  1. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  d'intesa  con  il
Ministero della  salute,  svolge  il  monitoraggio  dell'offerta  dei
giochi, anche attraverso una banca di dati sull'andamento del  volume
di gioco e sulla  sua  distribuzione  nel  territorio  nazionale.  Il
monitoraggio considera  in  particolare  le  aree  piu'  soggette  al
rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo  da  gioco
d'azzardo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro  della  salute,  presenta  annualmente  alle  Camere  una
relazione sui risultati del monitoraggio. ))