(( Art. 9 quater Misure a tutela dei minori 1. L'accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di eta' l'accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo periodo e' punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio. ))
Riferimenti normativi - Il riferimento al testo del comma 6 dell'art. 110 del citato regio decreto n. 773 del 1931 e' riportato nelle note all'art. 9.