(( Art. 9 quinquies 
 
                            Logo No Slot 
 
  1. E' istituito il logo identificativo «No Slot». 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  adottare
entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, su proposta  dell'Osservatorio  per
il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della
dipendenza grave, di cui all'art. 1, comma 133, quarto periodo, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono definite le  condizioni  per  il
rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo  identificativo  «No
Slot». 
  3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo «No Slot»  ai
titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si
impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento  di  cui
all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico  delle  leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto  18  giugno  1931,  n.
773. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il riferimento al testo del  comma  133  dell'art.  1
          della citata legge n. 190 del 2014 e' riportato nelle  note
          all'art. 9-bis. 
              - Il riferimento al testo del comma 6 dell'art. 110 del
          citato regio decreto n. 773 del  1931  e'  riportato  nelle
          note all'art. 9.