Art. 9 
 
                    Trasmissione di informazioni 
 
  1)  L'obbligo  degli  Organismi  di   controllo   di   trasmissione
dell'elenco di cui all'art. 27, paragrafo 14, del regolamento (CE) n.
834/2007, e' assolto con le  modalita'  stabilite  dall'art.  6,  del
decreto direttoriale n. 271 del 12 marzo 2015. 
  2) Gli Organismi di controllo trasmettono le  informazioni  di  cui
all'allegato 7  del  presente  decreto  con  le  modalita'  stabilite
dall'art. 6 del decreto direttoriale 12 marzo 2015, n. 271. 
  3) Gli Organismi di controllo trasmettono, entro  il  31  marzo  di
ogni anno, alle Autorita' competenti, la relazione di  sintesi  sulle
attivita' di controllo svolte nel corso dell'anno precedente, di  cui
all'art. 27, paragrafo 14 del regolamento (CE) n. 834/2007. 
  4) Ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 834/07 e dell'art.
93 del regolamento (CE) n. 889/08 gli  Organismi  di  controllo  sono
tenuti a trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero  i
dati relativi  agli  operatori  controllati  contenenti  le  seguenti
informazioni, con disaggregazione regionale: 
  a.  numero  degli  operatori  entrati  ed  usciti  dal  sistema  di
controllo  nel  corso  dell'anno  precedente,  divisi  per  categoria
(produzione, trasformazione, importazione, esportazione, etc); 
  b. informazioni  sulle  superfici  (in  ettari)  in  conversione  e
biologiche e sulle rese  (in  tonnellate)  per  ciascun  orientamento
produttivo (codici Eurostat); 
  c. informazioni sul numero dei capi di bestiame allevati divisi per
specie e sui prodotti biologici di origine animale (codici Eurostat); 
  d. informazioni sul tipo  di  attivita'  di  trasformazione  e  sul
valore della produzione (codici Eurostat). 
  5) Il Ministero, per uniformare ed  agevolare  la  trasmissione  di
detti dati,  invia  ogni  anno  in  tempo  utile  agli  Organismi  di
controllo   appositi   moduli   elaborati   dall'Eurostat,   per   la
compilazione in formato elettronico.