Art. 9 Trasmissione di informazioni 1) L'obbligo degli Organismi di controllo di trasmissione dell'elenco di cui all'art. 27, paragrafo 14, del regolamento (CE) n. 834/2007, e' assolto con le modalita' stabilite dall'art. 6, del decreto direttoriale n. 271 del 12 marzo 2015. 2) Gli Organismi di controllo trasmettono le informazioni di cui all'allegato 7 del presente decreto con le modalita' stabilite dall'art. 6 del decreto direttoriale 12 marzo 2015, n. 271. 3) Gli Organismi di controllo trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, alle Autorita' competenti, la relazione di sintesi sulle attivita' di controllo svolte nel corso dell'anno precedente, di cui all'art. 27, paragrafo 14 del regolamento (CE) n. 834/2007. 4) Ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 834/07 e dell'art. 93 del regolamento (CE) n. 889/08 gli Organismi di controllo sono tenuti a trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero i dati relativi agli operatori controllati contenenti le seguenti informazioni, con disaggregazione regionale: a. numero degli operatori entrati ed usciti dal sistema di controllo nel corso dell'anno precedente, divisi per categoria (produzione, trasformazione, importazione, esportazione, etc); b. informazioni sulle superfici (in ettari) in conversione e biologiche e sulle rese (in tonnellate) per ciascun orientamento produttivo (codici Eurostat); c. informazioni sul numero dei capi di bestiame allevati divisi per specie e sui prodotti biologici di origine animale (codici Eurostat); d. informazioni sul tipo di attivita' di trasformazione e sul valore della produzione (codici Eurostat). 5) Il Ministero, per uniformare ed agevolare la trasmissione di detti dati, invia ogni anno in tempo utile agli Organismi di controllo appositi moduli elaborati dall'Eurostat, per la compilazione in formato elettronico.