Art. 9 Proroga di termini in materia di eventi sismici 1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle parole: «trecento giorni». (( 1-bis. La proroga di cui al comma 1 si applica anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. )) (( 2. All'articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c), le parole: « 75 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento »; b) alla lettera d), le parole: « 100 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 75 per cento »; c) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: « d-bis) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata ». )) (( 2-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 »; b) al secondo periodo, le parole: « 31 luglio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ». 2-ter. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le parole: « e 2017/2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017/2018 e 2018/2019 »; b) al comma 1, lettera a), le parole: « e 2017/2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017/2018 e 2018/2019 »; c) al comma 2, le parole: « ed euro 5 milioni nell'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019 »; d) al comma 5, alinea, le parole: « ed euro 5 milioni nell'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019 »; e) al comma 5, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: « b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6 milioni nel 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107; b-ter) quanto a euro 900.000 nell'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 »; )) f) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: (( « 5-bis. Il Fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di euro 600.000 nell'anno 2018. A tale incremento si da' copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »; )) g) la rubrica e' sostituita dalla seguente: (( « Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 ». )) (( 2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificate dal comma 2-ter, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017. 2-quinquies. All'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 ». 2-sexies. Le proroghe dei termini di scadenza previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017. 2-septies. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « e di 13 milioni di euro per l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019 ». 2-octies. All'onere di cui al comma 2-septies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 (Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016), come modificato dalla presente legge: «Art. 1-septies (Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi). In vigore dal 26 luglio 2018. - 1. I dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite devono essere presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018.». - Il testo dell'articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), come modificato dal presente decreto, e' il seguente: In vigore dal 26 luglio 2018 «436-bis. A decorrere dall'anno 2017, la riduzione di cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 non e' stata applicata nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lettere a) e b), si applica a carico degli stessi con la seguente gradualita', fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al comma 435: a) per l'anno 2017, in misura pari al 25 per cento dell'importo della riduzione non applicata; b) per l'anno 2018 e l'anno 2019, in misura pari al 50 per cento dell'importo della riduzione non applicata; c) per l'anno 2019, in misura pari al 50 per cento dell'importo della riduzione non applicata; d) a decorrere dall'anno 2020, in misura pari al 75 per cento dell'importo della riduzione non applicata. d-bis) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata.». - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), come modificato dalla presente: «Art. 8 (Interventi di immediata esecuzione). In vigore dal 25 luglio 2018. - 1-3 (Omissis). 4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque non oltre la data del 30 giugno 2019, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalita' stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2. Con ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario puo' disporre il differimento del termine previsto dal primo periodo, comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui all'articolo 11 o dalla data di approvazione della deperimetrazione con deliberazione della Giunta regionale. Il mancato rispetto dei termini e delle modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della domanda di contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato.». - Si riporta la rubrica ed il testo dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificati dalla presente legge di conversione: «Art. 18-bis (Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019). In vigore dal 13 agosto 2017. - 1. Per l'anno scolastico 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni sfollati, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attivita' didattiche e amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2. Inoltre i medesimi dirigenti possono: a) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessita' aggiuntive, ulteriori posti di personale, da attivare sino al termine dell'attivita' didattica dell'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018 e 2018/2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA); b) assegnare alle cattedre i docenti, il personale ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, modificare le assegnazioni effettuate, in deroga alle procedure e ai termini previsti dall'articolo 1, commi 66 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dall'articolo 455, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89. Tali assegnazioni sono regolate con contratto collettivo integrativo regionale di lavoro, da sottoscrivere entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di salvaguardare, ove possibile, la continuita' didattica. 2. Per l'adozione delle misure di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2016, euro 10 milioni nell'anno 2017, euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019. Dette somme sono ripartite tra gli Uffici scolastici regionali interessati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e costituiscono limite di spesa per le attivita' di cui al comma 1. Per l'adozione del decreto di riparto, i termini di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono ridotti a due giorni, incrementabili fino a sette giorni in presenza di motivate esigenze; e' in ogni caso fatto salvo il disposto dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo. 3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro il 31 maggio 2017, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 1 per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo. Nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle spese per il personale supplente. 4. Per l'anno scolastico 2016/2017, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 1 possono individuare i supplenti da nominare in deroga al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, fermo restando il criterio del maggior punteggio, assicurando la priorita' a coloro che si sono resi preventivamente disponibili ad accettare i contratti offerti dall'istituzione scolastica. Al fine di acquisire la preventiva disponibilita' ad accettare i posti di cui al presente comma, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicano nel proprio sito istituzionale apposito bando con specifica della tempistica di presentazione delle relative domande. 5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 5 milioni nel 2016, euro 10 milioni nell'anno 2017, euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019, si provvede: a) quanto ad euro 5 milioni nel 2016 ed euro 5 milioni nel 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la quota afferente al funzionamento; b) quanto ad euro 10 milioni nel 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107; b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6 milioni nel 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107; b-ter) quanto a euro 900.000 nell'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 5-bis. Il Fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di euro 600.000 nell'anno 2018. A tale incremento si da' copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Per il testo dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla presente legge, si rinvia alle note all'articolo 9. - Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), come modificato dalla presente legge: «Art. 2-bis (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016). - 1-23. (Omissis). 24. Limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti, la sospensione prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' differita alla data del 1° gennaio 2020. Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme gia' versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.». - Il testo dell'articolo 20-bis, comma 1, del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 20-bis (Interventi volti alla ripresa economica). In vigore dal 24 giugno 2017. - 1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonche' delle imprese che svolgono attivita' agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto, nel limite complessivo di 33 milioni di euro per l'anno 2017, di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. 2 - 4. (Omissis).». - Il testo vigente dell'articolo 10, comma 5, del citato decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 e' il seguente: «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - 1-4. (Omissis). 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».