Art. 9 Modalita' e termini di restituzione delle risorse al Ministero 1. Entro trenta giorni dalla data di liquidazione del Fondo, l'Agenzia restituisce al Ministero, in un'unica soluzione, l'importo corrispondente alla ripartizione tra i partecipanti e la SGR dei proventi e del risultato netto della gestione derivanti dallo smobilizzo degli investimenti, unitamente agli interessi maturati sul conto corrente di cui all'art. 6, comma 1.