(( Art. 9 ter 
 
 
        Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo 
 
    
  1. In relazione al rilievo esclusivamente  locale  della  fornitura
del  lavoro  portuale  temporaneo  e  al  fine  di  salvaguardare  la
continuita' delle operazioni portuali  presso  il  porto  di  Genova,
compromessa  dall'evento,  l'autorizzazione  attualmente  in   corso,
rilasciata ai sensi dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n.  84,
e' prorogata per cinque anni. 
  2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorita' di sistema  portuale
del Mar Ligure occidentale e' autorizzata a corrispondere al soggetto
fornitore di lavoro un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di
euro annui, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno
2017 riconducibili alle mutate condizioni  economiche  del  porto  di
Genova conseguenti  all'evento.  Tale  contributo  e'  erogato  dalla
stessa  Autorita'  di  sistema  portuale  a  fronte   di   avviamenti
integrativi e straordinari da attivare  in  sostituzione  di  mancati
avviamenti nei terminal, da valorizzare  secondo  il  criterio  della
tariffa  media  per  avviamento  applicata  dalla   Compagnia   unica
lavoratori merci  varie  del  porto  di  Genova  nel  primo  semestre
dell'anno 2018. 
  3.  Le  eventuali  minori  giornate  di  lavoro  indennizzate   dal
contributo di cui al comma 2 non sono computate o elette dal soggetto
operante ai sensi dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai
fini dell'indennita' di mancato avviamento (IMA) )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 17, della legge 28 gennaio 1994, n.
          84 (Riordino della legislazione in materia portuale): 
              «Art.  17  (Disciplina  della  fornitura   del   lavoro
          portuale temporaneo). - 1. Il presente articolo  disciplina
          la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui  agli
          articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali
          e dei servizi portuali autorizzati ai sensi  dell'art.  16,
          comma 3. La presente disciplina della fornitura del  lavoro
          portuale temporaneo e' disciplina speciale. 
              2. Le Autorita' di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituite, le autorita' marittime, autorizzano l'erogazione
          delle prestazioni di  cui  al  comma  1  da  parte  di  una
          impresa,  la  cui  attivita'  deve  essere   esclusivamente
          rivolta   alla   fornitura   di   lavoro   temporaneo   per
          l'esecuzione delle operazioni e dei  servizi  portuali,  da
          individuare secondo una procedura  accessibile  ad  imprese
          italiane e comunitarie.  Detta  impresa,  che  deve  essere
          dotata  di  adeguato  personale  e  risorse   proprie   con
          specifica     caratterizzazione     di     professionalita'
          nell'esecuzione  delle  operazioni   portuali,   non   deve
          esercitare direttamente o indirettamente  le  attivita'  di
          cui agli articoli 16 e  18  e  le  attivita'  svolte  dalle
          societa' di cui all'art. 21, comma 1, lettera a), ne'  deve
          essere detenuta direttamente o indirettamente da una o piu'
          imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1,  lettera
          a),  e  neppure  deve  detenere  partecipazioni  anche   di
          minoranza in una o piu' imprese di cui agli articoli 16, 18
          e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario,
          a dismettere dette attivita'  e  partecipazioni  prima  del
          rilascio dell'autorizzazione. 
              3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene  rilasciata
          dall'Autorita'  di  sistema   portuale   o,   laddove   non
          istituita, dall'autorita' marittima entro centoventi giorni
          dall'individuazione  dell'impresa   stessa   e,   comunque,
          subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale
          attivita'  e  partecipazione  di  cui  al  medesimo  comma.
          L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere  il  valore
          di mercato di dette attivita' e partecipazioni  all'impresa
          che le dismette. 
              4. L'Autorita'  di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituita, l'autorita' marittima individua le procedure per
          garantire la continuita' del rapporto di  lavoro  a  favore
          dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'art.  21,
          comma   1,   lettera   b),   nei   confronti   dell'impresa
          autorizzata. 
              5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi  2
          e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono  erogate  da
          agenzie promosse dalle Autorita'  di  sistema  portuale  o,
          laddove non istituite, dalle autorita' marittime e soggette
          al controllo delle stesse e la cui gestione e' affidata  ad
          un  organo  direttivo  composto  da  rappresentanti   delle
          imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1,  lettera
          a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1,  l'agenzia
          assume i lavoratori impiegati  presso  le  imprese  di  cui
          all'art. 21, comma 1, lettera b), che  cessano  la  propria
          attivita'. Con decreto del Ministro dei trasporti  e  della
          navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della
          previdenza   sociale,   sono   adottate   le   norme    per
          l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia. 
              6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia  di  cui  al
          comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per  far
          fronte alla fornitura  di  lavoro  temporaneo  prevista  al
          comma 1, possono rivolgersi, quali  imprese  utilizzatrici,
          ai soggetti abilitati  alla  fornitura  di  prestazioni  di
          lavoro temporaneo previsti all'art. 2 della legge 24 giugno
          1997, n. 196. 
              7. Nell'ambito delle  trattative  per  la  stipula  del
          contratto  collettivo  nazionale  dei  lavoratori  portuali
          previste al comma 13 le parti sociali individuano: 
                a) i casi in cui il contratto di fornitura di  lavoro
          temporaneo puo' essere concluso ai sensi dell'art. 1, comma
          2, lettera a), della legge n. 196 del 1997; 
                b) le qualifiche professionali alle quali si  applica
          il divieto previsto dall'art. 1, comma 4, lettera a), della
          legge n. 196 del 1997; 
                c) la percentuale massima dei  prestatori  di  lavoro
          temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati  nell'impresa
          utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'art.  1,  comma
          8, della legge n. 196 del 1997; 
                d) i casi  per  i  quali  puo'  essere  prevista  una
          proroga dei contratti di  lavoro  a  tempo  determinato  ai
          sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997; 
                e)  le  modalita'  di  retribuzione  dei  trattamenti
          aziendali previsti all'art. 4, comma 2, della legge n.  196
          del 1997. 
              8. Al fine di  favorire  la  formazione  professionale,
          l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al  comma  5
          realizzano  iniziative  rivolte  al  soddisfacimento  delle
          esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo.
          Dette iniziative possono  essere  finanziate  anche  con  i
          contributi previsti dall'art. 5  della  legge  n.  196  del
          1997. 
              9. (Soppresso). 
              10. Le Autorita' di sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituite,  le  autorita'  marittime   adottano   specifici
          regolamenti volti a controllare le attivita' effettuate dai
          soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di  verificare
          l'osservanza dell'obbligo di  parita'  di  trattamento  nei
          confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18  e  21,
          comma 1, lettera a),  e  della  capacita'  di  prestare  le
          attivita'  secondo  livelli  quantitativi   e   qualitativi
          adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro: 
                a) criteri per la determinazione e applicazione delle
          tariffe da approvare dall'Autorita' di sistema portuale  o,
          laddove non istituita, dall'autorita' marittima; 
                b) disposizioni per la determinazione  qualitativa  e
          quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma  2
          e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive
          esigenze delle attivita' svolte; 
                c) predisposizione di piani e programmi di formazione
          professionale  sia  ai  fini  dell'accesso  alle  attivita'
          portuali,  sia   ai   fini   dell'aggiornamento   e   della
          riqualificazione dei lavoratori; 
                d) procedure di verifica  e  di  controllo  da  parte
          delle  Autorita'  di  sistema  portuale  o,   laddove   non
          istituite, delle  autorita'  marittime  circa  l'osservanza
          delle regolamentazioni adottate; 
                e) criteri per la salvaguardia  della  sicurezza  sul
          lavoro. 
              11. Ferme restando le competenze dell'Autorita' garante
          della concorrenza e del mercato, le  Autorita'  di  sistema
          portuale o, laddove non istituite, le autorita'  marittime,
          che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al  comma  2,
          possono sospenderne l'efficacia o,  nei  casi  piu'  gravi,
          revocarle  allorquando  accertino   la   violazione   degli
          obblighi     nascenti     dall'esercizio     dell'attivita'
          autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa  da
          agenzie di cui al comma 5, le Autorita' di sistema portuale
          o, laddove non istituite, le  autorita'  marittime  possono
          disporre   la   sostituzione   dell'organo   di    gestione
          dell'agenzia stessa. 
              12.  La  violazione  delle   disposizioni   tariffarie,
          previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita  con
          la sanzione amministrativa pecuniaria  da  5164,57  euro  a
          30987,41 euro. 
              13. Le Autorita' di sistema portuale,  o,  laddove  non
          istituite, le autorita' marittime, inseriscono  negli  atti
          di autorizzazione di cui al presente articolo,  nonche'  in
          quelli previsti dall'art. 16 e negli atti di concessione di
          cui  all'art.  18,  disposizioni  volte  a   garantire   un
          trattamento normativo ed economico minimo  inderogabile  ai
          lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti
          di cui al presente articolo e agli articoli 16,  18  e  21,
          comma 1, lettera b).  Detto  trattamento  minimo  non  puo'
          essere inferiore a quello risultante dal vigente  contratto
          collettivo nazionale  dei  lavoratori  dei  porti,  e  suoi
          successivi   rinnovi,   stipulato   dalle    organizzazioni
          sindacali    dei    lavoratori,    comparativamente    piu'
          rappresentative a  livello  nazionale,  dalle  associazioni
          nazionali di categoria piu' rappresentative  delle  imprese
          portuali di cui ai sopracitati articoli e dall'Associazione
          porti italiani (Assoporti). 
              14. Le Autorita'  di  sistema  portuale  esercitano  le
          competenze di cui al presente articolo previa deliberazione
          del comitato portuale, sentita la  commissione  consultiva.
          Le autorita' marittime esercitano le competenze di  cui  al
          presente articolo sentita la commissione consultiva. 
              15.  Per  l'anno  2008  ai  lavoratori   addetti   alle
          prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto  di
          lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
          ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle  societa'  derivate
          dalla trasformazione  delle  compagnie  portuali  ai  sensi
          dell'art.  21,  comma  1,  lettera  b),   e'   riconosciuta
          un'indennita'  pari  a  un  ventiseiesimo  del  trattamento
          massimo  mensile  d'integrazione  salariale   straordinaria
          previsto dalle vigenti disposizioni,  nonche'  la  relativa
          contribuzione  figurativa  e  gli  assegni  per  il  nucleo
          familiare, per  ogni  giornata  di  mancato  avviamento  al
          lavoro, nonche' per le giornate di  mancato  avviamento  al
          lavoro  che  coincidano,  in  base  al  programma,  con  le
          giornate definite festive, durante le quali  il  lavoratore
          sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta
          per un numero di giornate di mancato avviamento  al  lavoro
          pari alla differenza tra il numero massimo di  26  giornate
          mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
          lavorate in ciascun mese,  incrementato  del  numero  delle
          giornate  di  ferie,  malattia,  infortunio,   permesso   e
          indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti  di  cui  al
          presente  comma  da  parte  dell'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale e'  subordinata  all'acquisizione  degli
          elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa  o
          agenzia, delle giornate di  mancato  avviamento  al  lavoro
          predisposti  dal  Ministero  dei  trasporti  in  base  agli
          accertamenti effettuati in  sede  locale  dalle  competenti
          Autorita' di sistema portuale  o,  laddove  non  istituite,
          dalle autorita' marittime. 
              15-bis.  Al  fine  di   sostenere   l'occupazione,   il
          rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici
          dell'impresa  o  dell'agenzia  fornitrice  di   manodopera,
          l'Autorita' di sistema portuale puo' destinare  una  quota,
          comunque non  eccedente  il  15  per  cento  delle  entrate
          proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate
          ed  imbarcate,  al  finanziamento  della  formazione,   del
          ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego  del
          personale   inidoneo   totalmente   o   parzialmente   allo
          svolgimento di  operazioni  e  servizi  portuali  in  altre
          mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento
          dei  lavoratori  dell'impresa  o  dell'agenzia  di  cui  al
          presente articolo. Al fine  di  evitare  grave  pregiudizio
          all'operativita'  del  porto,  le  Autorita'   di   sistema
          portuale  possono  finanziare  interventi   finalizzati   a
          ristabilire  gli  equilibri  patrimoniali  dell'impresa   o
          dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di  piani
          di risanamento approvati dall'Autorita' stessa.».