Art. 9 Comunicazione dei produttori di cosmetici sul territorio italiano ai fini delle attivita' di vigilanza e sorveglianza 1. Fermo restando che i soggetti di cui all'art. 8, comma 1, dovranno presentare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, per il tramite dello Sportello unico del Comune competente per territorio, la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riportata in premessa, e successive modificazioni, ai fini dello svolgimento delle attivita' di vigilanza e sorveglianza, i soggetti di cui all'art. 8, comma 1, entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' di produzione di cosmetici, devono inviare, per ciascun sito coinvolto, una comunicazione contenente almeno le seguenti informazioni: a) nome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, indirizzo completo del sito di produzione, recapiti completi di numero di telefono, eventuale fax, indirizzo di posta elettronica certificata; b) elenco delle categorie di prodotti cosmetici oggetto della produzione, come definiti dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a), del citato regolamento (CE) n. 1223/2009; c) indicazione delle attivita' svolte nel sito di produzione, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto. 2. La comunicazione di cui al comma 1 e' inviata mediante posta elettronica certificata, utilizzando il modello approvato con successivo provvedimento del direttore della direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute, al Ministero della salute - Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico e alla regione ove si trova il sito di produzione.