Art. 9
Comunicazione dei produttori di cosmetici sul territorio italiano ai
fini delle attivita' di vigilanza e sorveglianza
1. Fermo restando che i soggetti di cui all'art. 8, comma 1,
dovranno presentare all'Azienda sanitaria locale competente per
territorio, per il tramite dello Sportello unico del Comune
competente per territorio, la segnalazione certificata di inizio
attivita' (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, riportata in premessa, e successive modificazioni, ai fini dello
svolgimento delle attivita' di vigilanza e sorveglianza, i soggetti
di cui all'art. 8, comma 1, entro trenta giorni dall'inizio
dell'attivita' di produzione di cosmetici, devono inviare, per
ciascun sito coinvolto, una comunicazione contenente almeno le
seguenti informazioni:
a) nome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA,
indirizzo completo del sito di produzione, recapiti completi di
numero di telefono, eventuale fax, indirizzo di posta elettronica
certificata;
b) elenco delle categorie di prodotti cosmetici oggetto della
produzione, come definiti dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a), del
citato regolamento (CE) n. 1223/2009;
c) indicazione delle attivita' svolte nel sito di produzione, ai
sensi dell'art. 8 del presente decreto.
2. La comunicazione di cui al comma 1 e' inviata mediante posta
elettronica certificata, utilizzando il modello approvato con
successivo provvedimento del direttore della direzione generale dei
dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della
salute, al Ministero della salute - Direzione generale dei
dispositivi medici e del servizio farmaceutico e alla regione ove si
trova il sito di produzione.