(( Art. 9 
 
                        Irregolarita' formali 
 
  1. Le irregolarita', le infrazioni e le inosservanze di obblighi  o
adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione
della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi,  dell'IVA  e
dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino  al  24  ottobre
2018, possono essere regolarizzate  mediante  il  versamento  di  una
somma  pari  ad  euro  200  per  ciascun  periodo  d'imposta  cui  si
riferiscono le violazioni. 
  2. Il versamento della somma di cui al comma 1 e' eseguito  in  due
rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020. 
  3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento  delle  somme
dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarita' od
omissioni. 
  4. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione  o
irrogazione delle sanzioni  emessi  nell'ambito  della  procedura  di
collaborazione  volontaria   di   cui   all'articolo   5-quater   del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. 
  5. La procedura non  puo'  essere  esperita  dai  contribuenti  per
l'emersione di attivita'  finanziarie  e  patrimoniali  costituite  o
detenute fuori dal territorio dello Stato. 
  6. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27  luglio  2000,
n. 212, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31  dicembre
2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di cui
all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 472, sono prorogati di due anni. 
  7. Sono escluse dalla regolarizzazione  le  violazioni  di  cui  al
comma 1 gia' contestate in atti  divenuti  definitivi  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo. 
  9. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 101,67 milioni di euro per l'anno 2020. 
  10. Una quota del Fondo di cui al comma 9, pari  a  40  milioni  di
euro per l'anno 2020, e' destinata ad incrementare, per  la  medesima
annualita',  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui   al   comma   1091
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede,  quanto
a 101,67 milioni di euro per  l'anno  2020,  mediante  corrispondente
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da
1 a 8 e, quanto a 130 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  12.  Sono  erogati  in  via  prioritaria  i  rimborsi  relativi   a
versamenti risultati eccedenti rispetto alle relative imposte dovute,
richiesti entro i primi sei mesi solari di ciascun anno dai  soggetti
autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'adozione del
sistema  informatizzato  di  controllo  di  cui  all'articolo  1  del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 29 ottobre 2009, n. 169, titolari della licenza di esercizio,
non sospesa o revocata, di cui all'articolo 23, comma  2,  del  testo
unico di  cui  al  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,
rilasciata per la gestione di un deposito  fiscale  avente  un  parco
serbatoi di stoccaggio di capacita' non inferiore ai valori stabiliti
dal comma 3 del medesimo articolo  23.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente comma si applicano per  i  rimborsi  erogabili  a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, e  comunque  entro  il  limite  complessivo  di  10
milioni di euro annui per ciascun soggetto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo  vigente  dell'articolo  5-quater  del  citato
          decreto-legge   n.   167   del   1990,   convertito,    con
          modificazioni, dalla  legge  4  agosto  1990,  n.  227,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 2. 
              Il testo vigente del  comma  1  dell'articolo  3  della
          citata legge n. 212 del 2000 e' riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 1. 
              Il testo vigente  del  comma  1  dell'articolo  20  del
          citato decreto legislativo n. 472 del 1997 e' riportato nei
          riferimenti normativi all'art. 1. 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
              "10. Proroga di termini in materia  di  definizione  di
          illeciti edilizi. 
              1. - 4. Omissis. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1." 
              Si  riporta   il   testo   vigente   del   comma   1091
          dell'articolo 1  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): 
              "Art. 1 - Comma 1091 
              1091. Per perseguire obiettivi di politica economica ed
          industriale, connessi anche  al  programma  Industria  4.0,
          nonche' per accrescere la competitivita' e la produttivita'
          del  sistema  economico,  e'  istituito,  nello  stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  un
          Fondo per interventi  volti  a  favorire  lo  sviluppo  del
          capitale  immateriale,   della   competitivita'   e   della
          produttivita', con una dotazione di 5 milioni di  euro  per
          l'anno 2018, di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2019 e 2020, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni
          dal 2021 al 2024, di 210 milioni di euro per ciascuno degli
          anni dal 2025 al 2030 e di 200 milioni di euro a  decorrere
          dall'anno 2031.  Gli  obiettivi  di  politica  economica  e
          industriale per la crescita e la competitivita'  del  Paese
          da perseguire con il Fondo sono  definiti  annualmente  con
          delibera del Consiglio dei ministri. Il Fondo e'  destinato
          a finanziare: 
              a) progetti di ricerca e innovazione da  realizzare  in
          Italia ad opera  di  soggetti  pubblici  e  privati,  anche
          esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo del capitale
          immateriale funzionali alla competitivita' del Paese; 
              b)  il  supporto  operativo  ed   amministrativo   alla
          realizzazione  dei  progetti  finanziati  ai  sensi   della
          lettera a), al fine di valorizzarne i risultati e  favorire
          il  loro   trasferimento   verso   il   sistema   economico
          produttivo." 
              Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'articolo
          1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              "Art. 1. 
              200.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio." 
              Il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          29 ottobre 2009, n. 169 recante "Regolamento concernente il
          sistema informatizzato di  controllo  in  tempo  reale  del
          processo  di  gestione  della  produzione,   detenzione   e
          movimentazione dei prodotti  di  cui  all'articolo  21  del
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504" e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2009, n. 276. 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   2   e   3
          dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 504  del
          1995: 
              "Art. 23 Depositi fiscali di prodotti energetici 
              1. Omissis. 
              2. L'esercizio degli impianti di  cui  al  comma  1  e'
          subordinato al rilascio della licenza di  cui  all'articolo
          63. 
              3. La gestione  in  regime  di  deposito  fiscale  puo'
          essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessita'
          operative e  di  approvvigionamento  dell'impianto,  per  i
          depositi commerciali  di  gas  di  petrolio  liquefatti  di
          capacita' non inferiore a 400 metri cubi e per  i  depositi
          commerciali di altri prodotti energetici di  capacita'  non
          inferiore a 10.000 metri cubi. 
              Omissis."