(( Art. 9-bis Disposizioni in materia di sanzioni per assegni senza clausola di non trasferibilita' 1. All'articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: « 1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entita' della sanzione minima e' pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravita' della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67». 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), come modificato dalla presente legge: "Art. 63. Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III 1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro. 1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entita' della sanzione minima e' pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravita' della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67. 2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro. 3. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 1, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo. 4. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 2, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo. 5. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro. 6. Per le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo, che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione e' quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali. 7. Per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, che riguardino importi superiori a 50.000 euro, la sanzione minima e massima e' aumentata del 50 per cento."