Art. 9 Modifiche all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla Rubrica, le parole «degli indirizzi» sono sostituite dalle seguenti: «dei domicili digitali»; b) al comma 1, le parole «degli indirizzi» sono sostituite dalle seguenti: «dei domicili digitali» e le parole «gli indirizzi di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «i domicili digitali»; c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «al comma 1» sono inserite le seguenti: «e i gestori di pubblici servizi». 2. Dopo l'articolo 6-ter sono inseriti i seguenti: «Art. 6-quater (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese). - 1. E' istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio gia' deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis. 2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale e' l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all'AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi gia' contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6-bis. 3. Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62, AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR. Art. 6-quinquies (Consultazione e accesso). - 1. La consultazione on-line degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater e' consentita a chiunque senza necessita' di autenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto. 2. L'estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, e' effettuata secondo le modalita' fissate da AgID nelle Linee guida. 3. In assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell'indirizzo, e' vietato l'utilizzo dei domicili digitali di cui al presente articolo per finalita' diverse dall'invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di finalita' istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. 4. Gli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater contengono le informazioni relative alla elezione, modifica o cessazione del domicilio digitale.».
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'articolo 6-ter del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come introdotto dal presente decreto: «Art. 6-ter (Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi). - 1. Al fine di assicurare la pubblicita' dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi e' istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati. 2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che puo' utilizzare a tal fine elenchi e repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche. 3 Le amministrazioni di cui al comma 1 e i gestori di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».