Art. 9 
 
Funzioni  del  Prefetto  nell'ambito  del  Servizio  nazionale  della
  protezione civile (Articoli 6 e 14,  legge  225/1992;  Articolo  1,
  comma 1, lettera d), punto 1), decreto-legge 59/2012,  conv.  legge
  100/2012) 
 
  1. In occasione degli eventi emergenziali di  cui  all'articolo  7,
comma 1, lettere b) e c), ovvero nella loro imminenza o nel  caso  in
cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le  modalita'
di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto,  nel  limite
della propria competenza territoriale: 
    a) assicura un costante  flusso  e  scambio  informativo  con  il
Dipartimento della protezione civile, la Regione, i  Comuni,  secondo
quanto previsto nella pianificazione di cui  all'articolo  18,  e  il
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile del Ministero dell'interno; 
    b) assume,  nell'immediatezza  dell'evento  in  raccordo  con  il
Presidente della giunta regionale e coordinandosi  con  la  struttura
regionale di protezione civile, la  direzione  unitaria  di  tutti  i
servizi di emergenza  da  attivare  a  livello  provinciale,  curando
l'attuazione del piano provinciale di protezione civile,  redatto  in
conformita' agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 18, coordinandoli
con gli interventi messi in atto dai comuni interessati,  sulla  base
del relativo piano di protezione civile, anche al fine  di  garantire
l'immediata attivazione  degli  interventi  di  primo  soccorso  alla
popolazione; 
    c) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per
assicurare l'intervento delle  strutture  dello  Stato  presenti  sul
territorio provinciale; 
    d) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti,  anche  di  natura
tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalita'  di  cui
alla lettera a), eventuali esigenze di  ulteriori  concorsi  d'intesa
con il Presidente della Giunta regionale; 
    e) attiva gli enti e le amministrazioni  dello  Stato,  anche  ai
sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n.  121,
e  assicura  il  loro  concorso  coordinato  anche  mediante   idonee
rappresentanze presso i centri operativi comunali. 
  2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei  compiti  di  cui  al
comma 1 e per il coordinamento dei servizi  di  emergenza  a  livello
provinciale, adotta  tutti  i  provvedimenti  di  propria  competenza
necessari ad assicurare  i  primi  soccorsi  a  livello  provinciale,
comunale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma  3,  nel  quadro
degli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva
di cui all'articolo 18, comma 4. 
  3.   Continuano   ad    applicarsi    le    disposizioni    vigenti
nell'ordinamento giuridico  della  Regione  autonoma  Friuli  Venezia
Giulia, della Regione autonoma della Sardegna, della Regione autonoma
Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 4 della legge
          1°  aprile  1981,  n.  121,  recante   «Nuovo   ordinamento
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»: 
              «Art. 13. (Prefetto) 
              (Omissis). 
              A tali fini il  prefetto  deve  essere  tempestivamente
          informato  dal  questore  e  dai   comandanti   provinciali
          dell'Arma dei carabinieri e della  Guardia  di  finanza  su
          quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza
          pubblica nella provincia.».