Art. 9 Violazioni in materia di elenco degli ingredienti di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, ed all'allegato VII del regolamento 1. Fatte salve le deroghe previste agli articoli 19 e 20 del regolamento, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, nonche' la violazione delle disposizioni di cui all'allegato VII del citato regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro. 2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda esclusivamente errori od omissioni formali, essa comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro. 3. La violazione delle disposizioni relative all'indicazione e designazione degli ingredienti di cui all'allegato VII del regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.