Art. 9 Disposizioni transitorie e finali 1. Il presente decreto si applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture. 2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Fino alla data di operativita' del presente decreto, indicata al comma 1, si applica l'articolo 216, comma 3 del codice e il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014.
Note all'art. 9: Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014 (Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 2014, n. 283. Si riporta l'art. 216, comma 3, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: "Art. 216. Disposizioni transitorie e di coordinamento (Omissis). 3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione gia' adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorita' degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e gia' avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi gia' approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonche' degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalita' per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto. (Omissis).".