Art. 9 Comitato tecnico 1. Al fine di promuovere una gestione condivisa delle informazioni e delle conoscenze nell'ambito del SIAN e' costituito un Comitato tecnico, di seguito Comitato. 2. Il Comitato, presieduto dal Direttore dell'Agenzia, e' composto dal direttore dell'organismo di coordinamento, dal direttore dell'organismo pagatore di cui all'articolo 4, da due direttori degli altri organismi pagatori riconosciuti e da due rappresentanti delle regioni, individuati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato restano in carica tre anni e non puo' essere attribuita agli stessi alcuna forma di indennita', compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati. Con le medesime modalita' previste per la nomina si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico. 3. Il Comitato redige ed adotta il proprio regolamento interno in conformita' al regolamento di organizzazione dell'Agenzia di cui all'articolo 12, comma 1, ed organizza i propri lavori secondo le disposizioni del medesimo regolamento. Il Comitato esprime, entro il termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori finalizzati ad orientare le azioni dell'Agenzia nella sua qualita' di organismo di coordinamento, dai quali l'Agenzia puo' discostarsi soltanto con espressa motivazione. Decorso il termine suddetto, si prescinde dal parere. I pareri sono resi dal Comitato con almeno cinque voti favorevoli su sette. Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le materie oggetto di parere obbligatorio ed i presupposti per la proroga o l'abbreviazione del termine suddetto. 4. Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia, sentito il Comitato, sono definite le regole e le modalita' tecnico-organizzative per l'attuazione dell'articolo 15, comma 1, al fine di armonizzare la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale del SIAN con il complesso dei processi e degli strumenti tecnici operanti presso gli organismi pagatori, le regioni di riferimento, assicurando che la progettazione e la realizzazione del sistema informativo nazionale unico sia attuata con modalita' tecnico-funzionali rivolte all'integrazione dei sistemi informativi. 5. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 6. Il Comitato esprime altresi' un parere non vincolante sul bilancio di previsione dell'Agenzia, limitatamente alle poste relative all'organismo di coordinamento.