Art. 9 Conclusione del dibattito pubblico 1. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 2, il coordinatore del dibattito pubblico presenta all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore, nonche' alla Commissione di cui all'articolo 4, una relazione conclusiva sull'andamento dell'intera procedura che contiene: a) la descrizione delle attivita' svolte nel corso del dibattito pubblico, comprensiva delle indicazioni circa il numero degli incontri e dei partecipanti, le modalita' di gestione e l'andamento degli incontri, gli strumenti di comunicazione utilizzati, le statistiche di accesso e consultazione del sito internet del dibattito pubblico; b) la sintesi dei temi, in modo imparziale, trasparente e oggettivo, delle posizioni e delle proposte emerse nel corso del dibattito; c) la descrizione delle questioni aperte e maggiormente problematiche rispetto alle quali si chiede all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di prendere posizione nel dossier conclusivo, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d). 2. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore, entro due mesi successivi dalla ricezione della relazione di cui al comma 1, presenta il proprio dossier conclusivo, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), anche ai fini di cui all'articolo 22, comma 4, del codice. Il dibattito pubblico si conclude con la presentazione del dossier conclusivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. 3. La relazione conclusiva del coordinatore del dibattito pubblico e' allegata al dossier conclusivo dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore di cui costituisce parte integrante. 4. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore tengono conto del dossier conclusivo nelle successive fasi e procedure di cui all'articolo 22, comma 4, del codice. 5. I risultati delle consultazioni svolte nell'ambito del dibattito pubblico sono pubblicati sul sito della amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, sul sito della Commissione di cui all'articolo 4, nonche' sui siti delle amministrazioni locali interessate dall'intervento. 6. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i risultati di cui al comma 5 sono trasmessi dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore all'autorita' competente per la presentazione dell'istanza di valutazione di impatto ambientale.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 22, comma 4, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Art. 22 (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico). - (Omissis). 4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico.». - Per il testo dell'art. 23, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse.