Art. 9 Proroga di termini in materia di eventi sismici 1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole «centottanta giorni» sono sostituite dalle parole: «trecento giorni». 2. All'articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), dopo le parole «2018» sono aggiunte le seguenti: «e l'anno 2019»; b) la lettera c) e' soppressa.