Art. 9 
 
 
                Modifiche alla parte II, titolo VIII, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Alla parte II, titolo VIII, del decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Trattamenti
nell'ambito del rapporto di lavoro»; 
    b) l'articolo 111 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 111 (Regole deontologiche  per  trattamenti  nell'ambito  del
rapporto di lavoro). - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo
2-quater, l'adozione di regole deontologiche per i soggetti  pubblici
e privati interessati al trattamento dei  dati  personali  effettuato
nell'ambito  del  rapporto  di  lavoro  per  le  finalita'   di   cui
all'articolo  88  del  Regolamento,   prevedendo   anche   specifiche
modalita' per le informazioni da rendere all'interessato.»; 
    c) dopo l'articolo 111 e' inserito il seguente: 
  «Art. 111-bis (Informazioni in caso di ricezione di curriculum).  -
1. Le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento,  nei  casi
di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati
al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite
al  momento  del  primo  contatto  utile,  successivo  all'invio  del
curriculum medesimo. Nei limiti delle finalita' di  cui  all'articolo
6,  paragrafo  1,  lettera  b),  del  Regolamento,  il  consenso   al
trattamento dei dati personali presenti nei curricula non e' dovuto. 
    d)  la  rubrica  del  Capo  II  e'  sostituita  dalla   seguente:
«Trattamento di dati riguardanti i prestatori di lavoro»; 
    e)  la  rubrica  del  Capo  III  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Controllo a distanza, lavoro agile e telelavoro» 
    f) all'articolo 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«, nonche' dall'articolo 10  del  decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276.» 
    g) la rubrica dell'articolo 114  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Garanzie in materia di controllo a distanza»); 
    h) all'articolo 115: 
      1) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «(Telelavoro,
lavoro agile e lavoro domestico)»; 
      2) al comma 1, le parole «e  del  telelavoro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del telelavoro e del lavoro agile»; 
    i) all'articolo 116, comma 1, le parole «ai  sensi  dell'articolo
23» sono sostituite dalle seguenti: «dall'interessato medesimo». 
 
          Note all'art. 9: 
 
              - L'art. 113 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza). -  1.  Resta
          fermo quanto disposto dall'art. 8  della  legge  20  maggio
          1970, n. 300, nonche' dall'art. 10 del decreto  legislativo
          10 settembre 2003, n. 276.» 
              - L'art. 115 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  115   (Telelavoro,   lavoro   agile   e   lavoro
          domestico).  -  1.  Nell'ambito  del  rapporto  di   lavoro
          domestico del telelavoro e del lavoro agile  il  datore  di
          lavoro e' tenuto a  garantire  al  lavoratore  il  rispetto
          della sua personalita' e della sua liberta' morale. 
              2. Il lavoratore domestico e'  tenuto  a  mantenere  la
          necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce  alla
          vita familiare.». 
              - L'art. 116 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  116   (Conoscibilita'   di   dati   su   mandato
          dell'interessato). - 1. Per lo  svolgimento  delle  proprie
          attivita'  gli  istituti  di  patronato  e  di   assistenza
          sociale,     nell'ambito     del     mandato      conferito
          dall'interessato, possono  accedere  alle  banche  di  dati
          degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi  di
          dati individuati specificamente con il consenso manifestato
          dall'interessato medesimo. 
              2. Il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali
          stabilisce con proprio decreto le linee-guida  di  apposite
          convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di
          assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.»