Art. 9 
 
Disposizioni in materia di domanda reiterata e di domanda  presentata
                           alla frontiera 
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7 il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che: 
  a) debbono essere estradati verso un altro Stato  in  virtu'  degli
obblighi previsti da un mandato di arresto europeo; 
  b) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale  penale
internazionale; 
  c)  debbano  essere  avviati  verso  un  altro  Stato   dell'Unione
competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale; 
  d) hanno presentato una prima domanda reiterata al  solo  scopo  di
ritardare  o  impedire  l'esecuzione  di   una   decisione   che   ne
comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale; 
  e) manifestano la volonta' di presentare un'altra domanda reiterata
a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una
prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma  1,  o  dopo
una decisione definitiva che respinge la prima domanda  reiterata  ai
sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere b) e b-bis).»; 
  b) all'articolo 28-bis: 
      1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Nel caso previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), la
questura   provvede   senza   ritardo   alla    trasmissione    della
documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la
decisione entro cinque giorni. 
  1-ter. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso  in
cui il richiedente presenti la domanda di  protezione  internazionale
direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al  comma
1-quater, dopo essere stato fermato per  avere  eluso  o  tentato  di
eludere i relativi controlli. In tali casi la procedura  puo'  essere
svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito. 
  1-quater. Ai fini di cui al comma 1-ter, le zone di frontiera o  di
transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.  Con
il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque  ulteriori
sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo  4,  comma
2, per l'esame delle domande di cui al medesimo comma 1-ter.»; 
  2) al comma 2, la lettera b) e' abrogata; 
  3) al comma 2, lettera c), le parole «dopo essere stato fermato per
avere eluso o tentato di eludere i  controlli  di  frontiera  ovvero»
sono soppresse; 
  c) all'articolo 29, comma 1-bis, l'ultimo periodo e' abrogato; 
  d) dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente: 
  «Art. 29-bis  (Domanda  reiterata  in  fase  di  esecuzione  di  un
provvedimento di allontanamento). - 1. Nel caso in cui  lo  straniero
abbia presentato una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione
di un provvedimento che ne comporterebbe  l'imminente  allontanamento
dal territorio nazionale, la domanda e' considerata inammissibile  in
quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire  l'esecuzione
del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della
domanda ai sensi dell'articolo 29.»; 
    e) all'articolo 35-bis: 
  1) al comma 3, lettera d), le parole «di cui all'art. 28-bis, comma
2,» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  all'articolo  28-bis,
commi 1-ter e 2,»; 
  2) al comma 5 le parole: «, per la seconda volta,» sono soppresse. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b),  e'  autorizzata
la spesa di 465.228,75 euro  per  l'anno  2018  e  1.860.915  euro  a
decorrere dall'anno 2019. Ai relativi  oneri  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 39.