Art. 9 Esecuzione delle misure penali di comunita' e delle misure alternative 1. All'articolo 24, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, le parole: «le misure alternative» sono sostituite dalle seguenti: «le misure penali di comunita', le altre misure alternative»; le parole «per quanti abbiano gia' compiuto il ventunesimo anno, » sono soppresse e dopo le parole «finalita' rieducative» sono aggiunte le seguenti: «ovvero quando le predette finalita' non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto».
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 24, comma 1, primo periodo del citato decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 24 (Esecuzione di provvedimenti limitativi della liberta' personale). - 1. Le misure cautelari, le misure penali di comunita', le altre misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalita' previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di eta', sempre che non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresi' delle finalita' rieducative ovvero quando le predette finalita' non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di eta'.».