Art. 9 
 
    Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale 
 
  1. Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere  errori
od omissioni ed integrare, con le  modalita'  previste  dal  presente
articolo, le dichiarazioni fiscali presentate  entro  il  31  ottobre
2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali,  delle
imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute  e  dei
contributi  previdenziali,  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive e dell'imposta sul valore aggiunto.  L'integrazione  degli
imponibili e' ammessa, nel  limite  di  100.000  euro  di  imponibile
annuo, ai fini delle imposte di cui al precedente periodo e  comunque
di non oltre il 30 per cento di quanto gia' dichiarato.  Resta  fermo
il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui  e'
possibile l'integrazione ai sensi del  presente  comma.  In  caso  di
dichiarazione di un imponibile minore di  100.000  euro,  nonche'  in
caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite di cui agli
articoli 8 e 84 del Testo unico  delle  imposte  sui  redditi  (TUIR)
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, l'integrazione degli  imponibili  e'  comunque  ammessa
sino a 30.000 euro. 
  2. Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno  di  imposta,
si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori: 
    a) un'imposta  sostitutiva  determinata  applicando  sul  maggior
imponibile IRPEF o IRES un'aliquota pari al  20  per  cento  ai  fini
delle imposte sui  redditi  e  relative  addizionali,  delle  imposte
sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
    b) un'imposta sostitutiva determinata applicando  sulle  maggiori
ritenute un'aliquota pari al 20 per cento; 
    c) l'aliquota media per l'imposta sul valore aggiunto, risultante
dal rapporto  tra  l'imposta  relativa  alle  operazioni  imponibili,
diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili,  e
il  volume  d'affari  dichiarato,  tenendo  conto  dell'esistenza  di
operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali.
Nei casi in cui non e' possibile  determinare  l'aliquota  media,  si
applica l'aliquota ordinaria prevista dall'articolo  16  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i contribuenti devono: 
    a) inviare una  dichiarazione  integrativa  speciale  all'Agenzia
delle entrate ai sensi dell'articolo 3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322,  per  uno  o  piu'  periodi
d'imposta per i quali, alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, non  sono  scaduti  i  termini  per  l'accertamento  di  cui
all'articolo 43  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 20,  comma  1,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; 
    b) provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione  di
quanto dovuto,  entro  il  31  luglio  2019,  senza  avvalersi  della
compensazione prevista dall'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241; il versamento puo'  essere  ripartito  in  dieci
rate semestrali di pari importo ed in tal  caso  il  pagamento  della
prima rata deve essere effettuato entro  il  30  settembre  2019.  Il
perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di
quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata. 
  4. Se i  dichiaranti  non  eseguono  in  tutto  o  in  parte,  alle
prescritte scadenze, il versamento delle somme di  cui  al  comma  3,
lettera b), la dichiarazione integrativa speciale e'  titolo  per  la
riscossione delle imposte dovute in  base  agli  imponibili  in  essa
indicati e, per il recupero delle somme non corrisposte, si applicano
le disposizioni dell'articolo 14 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  sono  altresi'  dovuti  gli
interessi legali e una sanzione amministrativa pari al 30  per  cento
delle somme non versate, ridotta alla meta'  in  caso  di  versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima. 
  5. Nella dichiarazione integrativa  speciale  di  cui  al  presente
articolo non possono  essere  utilizzate,  a  scomputo  dei  maggiori
imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli  8  e  84  del
Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)  approvato  con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917.  La
dichiarazione integrativa speciale  non  costituisce  titolo  per  il
rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non
dichiarati, ne' per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non
richieste in precedenza, ovvero di detrazioni  d'imposta  diverse  da
quelle  originariamente  dichiarate;  la  differenza  tra   l'importo
dell'eventuale  maggior  credito   risultante   dalla   dichiarazione
originaria  e  quello  del  minor  credito  spettante  in  base  alla
dichiarazione integrativa e' versata secondo  le  modalita'  previste
dal presente articolo. 
  6. Ai soli elementi oggetto dell'integrazione si applica l'articolo
1, comma 640, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  7. La dichiarazione integrativa speciale  e'  irrevocabile  e  deve
essere sottoscritta personalmente. La procedura di  cui  al  presente
articolo non e' esperibile: 
    a) se il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato  le
dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni  di  imposta  dal
2013 al 2016; 
    b) se la richiesta e' presentata  dopo  che  il  contribuente  ha
avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche,  inviti  o
questionari o dell'inizio  di  qualunque  attivita'  di  accertamento
amministrativo o di procedimenti  penali,  per  violazione  di  norme
tributarie, relativi all'ambito di applicazione  della  procedura  di
cui al presente articolo. 
  8.  La  procedura  non  puo',   altresi',   essere   esperita   dai
contribuenti per l'emersione di attivita' finanziarie e  patrimoniali
costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per i redditi
prodotti in forma associata di cui all'articolo  5  del  testo  unico
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917  e  dai  contribuenti  che  hanno  esercitato  l'opzione
prevista dagli articoli 115  o  116  del  predetto  testo  unico  con
riferimento   alle   imposte   dovute   sui   maggiori   redditi   di
partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati  a  seguito
di accessi, ispezioni, verifiche o di  qualsiasi  atto  impositivo  a
carico delle societa' da essi partecipate. 
  9. Chiunque fraudolentemente si avvale della procedura  di  cui  al
presente articolo al fine di far  emergere  attivita'  finanziarie  e
patrimoniali o denaro contante o valori al portatore  provenienti  da
reati diversi dai delitti di cui agli articoli  2  e  3  del  decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e' punito con la medesima  sanzione
prevista per il reato di cui all'articolo 5-septies del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
agosto 1990, n. 227.  Resta  ferma  l'applicabilita'  degli  articoli
648-bis,  648-ter,  648-ter.1  del  codice  penale  e   dell'articolo
12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. 
  10. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione
finanziaria concordano condizioni e modalita' per lo scambio dei dati
relativi alle procedure avviate e concluse. 
  11. Con uno o piu' provvedimenti del direttore  dell'Agenzia  delle
entrate  sono  disciplinate  le  modalita'  di  presentazione   della
dichiarazione integrativa speciale e di pagamento dei relativi debiti
tributari, nonche' sono emanate le ulteriori disposizioni  necessarie
per l'attuazione dei precedenti commi. 
  12. Le somme versate dai contribuenti a seguito della presentazione
della dichiarazione integrativa speciale di cui al comma  3,  lettera
a), affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio  dello
Stato per essere destinate, anche mediante riassegnazione,  al  Fondo
per la riduzione della pressione  fiscale,  di  cui  all'articolo  1,
comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Nel  predetto  Fondo
e' altresi' eventualmente iscritta una  dotazione  corrispondente  al
maggior  gettito  prevedibile,  per  ciascun  esercizio  finanziario,
derivante   dall'emersione   di   base   imponibile   indotta   dalla
presentazione della dichiarazione integrativa speciale, sulla base di
valutazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento delle finanze. Nella nota di aggiornamento al  Documento
di economia e  finanza  viene  data  adeguata  evidenza  del  maggior
gettito valutato ai sensi del precedente periodo.