Art. 9 Disallineamenti da ibridi inversi 1. Se una o piu' imprese associate non residenti, che detengono complessivamente un interesse diretto o indiretto pari o superiore al 50 per cento dei diritti di voto, della partecipazione al capitale o dei diritti di partecipazione agli utili in un'entita' ibrida costituita o stabilita nello Stato, sono situate in una giurisdizione o in giurisdizioni che considerano l'entita' ibrida soggetto imponibile, il reddito prodotto dall'entita' ibrida e' soggetto a imposizione nella misura in cui quest'ultimo non e' altrimenti soggetto a imposta a norma delle leggi di un altro Stato. 2. Il comma 1 non si applica agli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia di cui al comma 5-quinquies dell'articolo 73 del TUIR.
Note all'art. 9: Per il testo dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, si veda nelle note all'art. 6.