(Allegato 1-art. 9)
                               Art. 9. 
 
                    Altre regole di comportamento 
 
    1. L'investigatore privato si astiene dal porre in essere  prassi
elusive di obblighi e di limiti di legge e, in particolare,  conforma
ai principi di liceita', trasparenza e  correttezza  del  trattamento
sanciti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal  decreto  legislativo  n.
196/2003: 
      a) l'acquisizione di dati personali presso altri  titolari  del
trattamento, anche mediante mera consultazione,  verificando  che  si
abbia titolo per ottenerli; 
      b) il ricorso ad attivita'  lecite  di  rilevamento,  specie  a
distanza, e di audio/videoripresa; 
      c) la raccolta di dati biometrici. 
    2. L'investigatore privato rispetta nel trattamento dei  dati  le
disposizioni di cui all'art. 2, commi 4, 5 e 6 delle presenti regole.