Art. 9 Istruttoria 1. L'Ufficio valuta l'ammissibilita' e la procedibilita' delle istanze pervenute e in caso di valutazione positiva, ad eccezione dei pareri con procedura semplificata di cui all'art. 11, il Presidente assegna le istanze ai singoli consiglieri relatori. 2. Individuato il consigliere relatore, l'Ufficio comunica alle parti l'avvio del procedimento e assegna un termine non superiore a cinque giorni per la presentazione di memorie e documenti, ove mancanti. 3. L'Ufficio valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la necessita' di procedere all'audizione delle parti interessate. 4. A conclusione dell'istruttoria l'Ufficio, previo parere del consigliere relatore, trasmette al Consiglio la bozza di parere per il definitivo esame e l'approvazione.